per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 639, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 639, primo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA