per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  639,  secondo  comma,  del  codice  penale,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   dal
Tribunale ordinario di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 639, primo comma, cod. pen.,  sollevata,  in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario  di  Aosta  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA