per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2 (Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilita' minore), nella parte in cui non prevede che la funzione di pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata, all'interno delle aree naturali protette, in conformita' al loro regolamento e al rispettivo piano per il parco, nonche' alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche in relazione a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette; 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera n), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che il rappresentante degli Enti parco e' «designato dalla Federparchi» anziche' «dagli Enti parco allocati su territorio campano»; 4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella rete escursionistica regionale e inclusi nei territori delle aree naturali protette sia di competenza esclusiva degli enti gestori di queste ultime; 5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, lettera a), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che le modalita' di fruizione della rete escursionistica regionale, per la parte in cui essa si sviluppa all'interno delle aree naturali protette, debbano essere individuate dagli enti di gestione delle aree protette in accordo con i Comuni territorialmente interessati, invece di essere determinate dal regolamento dell'area protetta; 6) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che il Piano triennale degli interventi sulla rete escursionistica campana, ove rivolto alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il regolamento e il piano di queste ultime; 7) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 5, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui trovano applicazione anche all'interno delle aree naturali protette; 8) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette; 9) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dalla Giunta regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette; 10) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge reg. Campania n. 2 del 2017; 11) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4, legge reg. Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 12) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 8, legge reg. Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 25 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 13) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 3, legge reg. Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA