per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2,
della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2  (Norme  per
la valorizzazione della sentieristica  e  della  viabilita'  minore),
nella parte in cui non prevede  che  la  funzione  di  pianificazione
degli  interventi  di  recupero  e  valorizzazione   del   patrimonio
escursionistico regionale debba essere esercitata, all'interno  delle
aree naturali protette, in  conformita'  al  loro  regolamento  e  al
rispettivo piano per il parco, nonche' alle  misure  di  salvaguardia
eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo; 
    2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7  legge
reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in  cui  la  disciplina  ivi
prevista trova applicazione anche in relazione a porzioni della  rete
escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree  naturali
protette; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2,
lettera n), legge reg. Campania n. 2 del 2017,  nella  parte  in  cui
prevede che il rappresentante degli Enti parco  e'  «designato  dalla
Federparchi»  anziche'  «dagli  Enti  parco  allocati  su  territorio
campano»; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1,
legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che
la gestione tecnica dei siti ricompresi  nella  rete  escursionistica
regionale e inclusi nei territori delle aree naturali protette sia di
competenza esclusiva degli enti gestori di queste ultime; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2,
lettera a), legge reg. Campania n. 2 del 2017,  nella  parte  in  cui
prevede che le modalita'  di  fruizione  della  rete  escursionistica
regionale, per la parte in cui essa  si  sviluppa  all'interno  delle
aree naturali protette, debbano  essere  individuate  dagli  enti  di
gestione delle aree protette in accordo con i Comuni territorialmente
interessati, invece di essere determinate dal  regolamento  dell'area
protetta; 
    6) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
1, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non  prevede
che il Piano triennale degli interventi  sulla  rete  escursionistica
campana, ove rivolto alle porzioni di territorio regionale ricomprese
nel perimetro  delle  aree  naturali  protette,  deve  rispettare  il
regolamento e il piano di queste ultime; 
    7) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 3
e 5, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte  in  cui  trovano
applicazione anche all'interno delle aree naturali protette; 
    8) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  13  legge
reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui si  applica  anche  a
porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel  territorio
delle aree naturali protette; 
    9) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
2, lettere a), b), c), d), f) e g), legge  reg.  Campania  n.  2  del
2017, nella parte in cui affida al  regolamento  attuativo,  adottato
dalla Giunta regionale, la  disciplina  degli  oggetti  ivi  previsti
anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette; 
    10) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14,  comma
3, legge reg. Campania n. 2 del 2017; 
    11)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 4, legge reg. Campania  n.  2  del
2017, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera
s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    12)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma 8, legge reg. Campania  n.  2  del
2017, promossa, in riferimento all'art. 25 Cost., dal Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 
    13)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma 3, legge reg. Campania  n.  2  del
2017, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA