per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14
(Modifiche di leggi provinciali  in  materia  di  istruzione),  nella
parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 13-bis della legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia  delle
scuole), limitatamente all'esclusione del carattere sempre collegiale
dell'organo chiamato a  svolgere  le  verifiche  e  ad  esprimere  la
proposta di valutazione; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge prov.  Bolzano  n.  14  del  2016,  nella  parte  in  cui
introduce il comma 4 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12
del 2000; 
    3) dichiara estinto il processo relativamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma  2,  e  dell'art.  4,
comma 4, della legge prov. Bolzano  n.  14  del  2016,  promosse  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA