per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, sesto comma, della Costituzione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA