per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 52-quinquies  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative
a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi  per  le  zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito,  con
modificazioni, nella legge  21  giugno  2017,  n.  96,  promosse,  in
riferimento agli artt. 3 e  117,  sesto  comma,  della  Costituzione,
dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  52-quinquies  del
medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 96 del 2017, promosse, in  riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost., e al principio  di  leale  collaborazione,  dalla
Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA