per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della  legge  5  dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di  giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate  dalla
legge  1°  ottobre  2012,  n.  172  (Ratifica  ed  esecuzione   della
Convenzione del Consiglio  d'Europa  per  la  protezione  dei  minori
contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a  Lanzarote  il  25
ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno),
sollevata, in riferimento agli artt. 11 e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, in relazione  all'art.  8,  punto  6,  della  decisione
quadro del Consiglio 2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003, relativa alla
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini  e  la  pornografia
infantile, dal Tribunale ordinario di Roma, con l'ordinanza  indicata
in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA