per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 20 giugno 2018 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con ordinanza del 10 maggio 2017 (reg. ord. n. 164 del 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale. del 22 novembre 2017. Rilevato che nel giudizio e' intervenuto ad adiuvandum Giovanni Ferrero, con atto depositato il 12 dicembre 2017; che l'interveniente ha dedotto di essere stato collocato a riposo - con il grado di ministro plenipotenziario - allorche' era assegnato a una sede estera e di percepire, pertanto, al pari del ricorrente nel giudizio a quo, un trattamento previdenziale proporzionato alla misura minima dell'indennita' di posizione, corrisposta al personale della carriera diplomatica che lavori all'estero; che l'interveniente fonda l'ammissibilita' dell'intervento sul presupposto di «un interesse qualificato a che la norma oggetto di censura venga dichiarata incostituzionale». Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte (fra le molte, sentenza n. 77 del 2018, punto 4. del Considerato in diritto), «la partecipazione al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)» e che a tale disciplina e' possibile derogare, senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita', «soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura»; che l'interveniente e' titolare di una situazione soggettiva regolata dalla norma oggetto di censura e non vanta, tuttavia, un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale e allo specifico rapporto sostanziale che vi e' dedotto; che l'intervento spiegato in giudizio da Giovanni Ferrero deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento di Giovanni Ferrero nel giudizio di legittimita' costituzionale di cui al reg. ord. n. 164 del 2017. F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente