per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  cessazione  della  materia  del  contendere   della
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 1,  12;
comma 1, lettera b);  e  51,  comma  2,  della  legge  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016,  n.  10  (Modifiche  a
disposizioni  concernenti  gli  enti  locali  contenute  nella  legge
regionale n. 1/2006, nella legge regionale n.  26/2014,  nella  legge
regionale n. 18/2007, nella legge regionale n.  9/2009,  nella  legge
regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015,  nella  legge
regionale n. 18/2015, nella legge regionale n.  3/2016,  nella  legge
regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007,  nella  legge
regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA