per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la cessazione della materia del contendere della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 1, 12; comma 1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA