per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  5,  comma  1,
della  legge  2  agosto  1990,  n.  233  (Riforma   dei   trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi),  e  dell'art.  1,  comma  18,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema  pensionistico
obbligatorio e complementare), nella parte  in  cui,  ai  fini  della
determinazione delle rispettive quote di  trattamento  pensionistico,
nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato
lavoratore  autonomo  che  abbia  gia'   conseguito   la   prescritta
anzianita'  contributiva  minima,  non  prevedono  l'esclusione   dal
computo della contribuzione successiva ove  comporti  un  trattamento
pensionistico meno favorevole. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA