per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  23,  comma
1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104  (Attuazione  della
direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16
aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE,  concernente  la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici
e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015,  n.
114), nella parte in cui non contempla una clausola  di  salvaguardia
che consenta alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di
adeguare la  propria  legislazione  alle  norme  in  esso  contenute,
secondo la procedura di cui all'art. 2  del  decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  23,  comma
4, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte  in  cui  prevede  che  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguino   i   propri
ordinamenti entro il termine di «centoventi  giorni»  anziche'  entro
quello di sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto
legislativo; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'intero d.lgs.  n.  104  del  2017,  promossa,  in
riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Puglia con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 3, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22  e  26  del
d.lgs. n. 104 del 2017, promosse,  in  riferimento  al  principio  di
leale collaborazione, dalle  Regioni  autonome  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna,  dalle  Regioni  Veneto  e
Calabria e dalle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  con  i
ricorsi indicati in epigrafe; 
    5)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 18,  comma  3,  in  combinato  disposto  con
l'art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017,  promosse,
in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost., dalla  Regione  Puglia
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    6)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 1, del d.lgs.  n.  104  del  2017,
promosse, in riferimento agli artt. 5, 76,  117,  118  e  120  Cost.,
dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse,  in
riferimento agli artt. 76, 81, 117, terzo comma, e 118  Cost.,  dalle
Regioni Lombardia, Abruzzo e  Calabria  con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    8)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 5, comma 1, 22, commi 1, 2, 3 e  4,  e  26
del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt.  3  e
97 Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso  indicato
in epigrafe; 
    9)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 5, comma l, 8, 16, commi l e 2, 22,  commi
l, 2, 3 e 4, 23, commi l e 4, e  24  del  d.lgs.  n.  104  del  2017,
promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Provincia  autonoma
di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; 
    10)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'intero d.lgs.  n.  104  del  2017,  promosse,  in
riferimento agli artt. 76,  77  e  117,  primo  comma,  Cost.,  dalla
Regione Puglia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i
ricorsi indicati in epigrafe; 
    11)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17,  22  e  26
del d.lgs. n. 104 del 2017,  promosse,  in  riferimento  all'art.  76
Cost.,  dalle  Regioni   autonome   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste,
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni  Lombardia,  Abruzzo,
Puglia, Veneto e Calabria e dalle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    12)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), del  d.lgs.  n.  104
del 2017, promosse, in riferimento agli artt.  3,  5,  32,  97,  117,
terzo  comma,  118  e  120  Cost.,  nonche'  al  principio  di  leale
collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Puglia,  Abruzzo,  Veneto  e
Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    13)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), del  d.lgs.  n.  104
del 2017, promosse, in riferimento  agli  artt.  3,  97,  117,  terzo
comma, e 118 Cost., nonche' al  principio  di  leale  collaborazione,
dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 
    14)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del  d.lgs.
n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo  e
quarto  comma,  e  118  Cost.,  nonche'   al   principio   di   leale
collaborazione di cui  agli  artt.  5  e  120  Cost.,  dalle  Regioni
Lombardia, Abruzzo, Calabria e  Veneto  con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    15)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promossa,  in
riferimento al  principio  di  leale  collaborazione,  dalla  Regione
Puglia con il ricorso indicato in epigrafe; 
    16)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 2, del d.lgs.  n.  104  del  2017,
promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma,  Cost.,
nonche'  del  principio  di  leale  collaborazione,   dalle   Regioni
Lombardia, Abruzzo e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    17) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del  d.lgs.  n.
104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e
quarto comma,  118  e  119  Cost.,  nonche'  al  principio  di  leale
collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto  e  Calabria
con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    18)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del  d.lgs.  n.
104 del 2017, promosse, in riferimento agli  artt.  2,  primo  comma,
lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per  la  Valle  d'Aosta),  nonche'  agli
artt. 3, 97, 117, primo  e  terzo  comma,  e  118,  Cost.,  anche  in
relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.
3 (Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della  Costituzione),
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    19)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs.  n.  104  del  2017,
promosse, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge  costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione  Friuli-Venezia
Giulia), nonche' agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost.,  dalla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    20)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs.  n.  104  del  2017,
promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per  la  Sardegna),  nonche'
agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione  autonoma
Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    21)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26,  comma  1,
lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli
artt. 8, numeri 1), 3), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18),  20)  e
21), 9, numeri 3), 9) e 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige), all'art. 19-bis  del
d.P.R. 22 marzo 1974, n.  381  (Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di urbanistica
ed opere pubbliche), all'art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987,  n.  526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), agli artt.  117,
terzo, quarto e quinto comma, anche in relazione  all'art.  10  della
legge cost. n. 3 del 2001, 118 e 120,  secondo  comma,  Cost.,  dalla
Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe; 
    22)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 22, commi 1, 2, 3 e  4,  del
d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri
3), 5), 6), 9), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e  24),  9,  numeri
3), 9) e 10), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972,  all'art.  19-bis  del
d.P.R. n. 381 del 1974, agli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 526 del  1987,
all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonche' agli artt. 3, 97, 117,
primo, terzo, quarto  e  quinto  comma,  Cost.,  anche  in  relazione
all'art. 10 della  legge.  cost.  n.  3  del  2001,  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    23)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104
del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 1),  3),  5),
6), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 9, numeri 3), 9)  e  10)  del
d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381  del  1974,
all'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, all'art. 2 del d.lgs.  n.  266
del 1992, agli artt. 3, 97, 117, primo e quinto comma, e 120, secondo
comma, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost.  n.  3
del 2001, dalle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  i
ricorsi indicati in epigrafe; 
    24)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs.  n.  104  del
2017, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a),
d), f) e m), 3 e 4 della legge cost. n.  4  del  1948,  nonche'  agli
artt. 3, 5, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost.,  anche  in
relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    25)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs.  n.  104  del  2017,
promosse - in riferimento all'art. 2, primo comma, lettere a), d), f)
e m) della legge cost. n. 4 del 1948, nonche' agli artt. 3,  5,  117,
primo, terzo e quarto comma, 118 e  120  Cost.,  anche  in  relazione
all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - dalla Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    26)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs.  n.  104  del  2017,
promosse, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972,
all'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, nonche' agli artt. 117, quinto
comma, e 120, secondo  comma,  Cost.,  dalla  Provincia  autonoma  di
Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    27)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n.  104  del  2017,
promosse, in riferimento agli artt. 4, numeri 6), 9), 10), 11),  12),
13), e 5, numeri 7), 10), 12), 14), 16), 20) e 22) della legge  cost.
n. 1 del 1963, nonche' agli artt. 3, 5, 97 e 117, primo comma, Cost.,
anche in relazione all'art. 1, comma 6, lettera a),  della  direttiva
2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo  comma,  lettera  s),  e  terzo
comma, e 118 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge  cost.
n. 3 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    28)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs.  n.  104
del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge cost.
n. 1 del 1963, nonche' agli artt. 5, 117 e 118 Cost. e  al  principio
di  leale  collaborazione,  dalla  Regione  autonoma   Friuli-Venezia
Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    29)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n.  104  del  2017,
promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3  del
1948, nonche' agli artt. 5, 97 e 117, primo comma,  Cost.,  anche  in
relazione  all'art.  1,  comma  6,  lettera   a),   della   direttiva
2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo  comma,  lettera  s),  e  terzo
comma, e 118 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge  cost.
n. 3 del 2001, promosse  dalla  Regione  autonoma  Sardegna,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    30)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 3, 5, 12, 13, 14, 22 e 26  del  d.lgs.  n.
104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4  della  legge
cost. n. 3 del 1948, nonche' agli artt. 5,  117  e  118  Cost.  e  al
principio di leale collaborazione, dalla Regione  autonoma  Sardegna,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    31)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettere g) e h), 8, 14,  16  e
17 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in  riferimento  all'art.  3
della legge cost. n. 3 del 1948, all'art.  6  del  d.P.R.  22  maggio
1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale  della
regione autonoma della Sardegna), agli artt. 3, 97 e 117 Cost,  anche
in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del  2001,  nonche'
al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117  e  118
Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
         Franco MODUGNO - Augusto Antonio BARBERA, Redattori 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA