per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 2,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 23  ottobre  2014,  n.  10  (Modifiche  di  leggi
provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste,
acque pubbliche, energia, aria,  protezione  civile  e  agricoltura),
promossa, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione, in relazione agli artt. 142, comma 1, lettera g),
e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dichiara estinto il processo relativamente alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4, della  legge  prov.
Bolzano n. 10 del 2014, promossa dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE