per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 142, comma 1, lettera g), e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE