per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15  gennaio  2016,
n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione dei reati e introduzione
di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo  2,
comma  3,  della  legge  28  aprile  2014,  n.  67),  sollevate,   in
riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione,  dal  Tribunale
ordinario di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA