per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  9,  comma  6,
della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui  stabilisce  che
la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico  delle  disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8
e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si  applica,  allorche'  il
procedimento penale non sia stato  definito,  anche  alle  violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  stessa
legge n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio
conseguente all'intervento di depenalizzazione  risulti  in  concreto
piu' sfavorevole  di  quello  applicabile  in  base  alla  disciplina
previgente. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA