per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorche' il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto piu' sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA