per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara che non spettava al Governo  della  Repubblica  adottare
l'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  177,
recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle  funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
nella parte in cui prevede che «[e]ntro il medesimo termine, al  fine
di rafforzare gli interventi di razionalizzazione  volti  ad  evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo
coordinamento informativo, il capo della  polizia-direttore  generale
della pubblica sicurezza e i vertici delle  altre  Forze  di  polizia
adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun
presidio  di  polizia  interessato  trasmettono  alla  propria  scala
gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato
all'autorita'   giudiziaria,   indipendentemente    dagli    obblighi
prescritti  dalle  norme  del  codice   di   procedura   penale»,   e
conseguentemente annulla tale disposizione nella parte indicata. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA