per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 6, commi 1, 2, 4 e  5,  e  10
della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche  al  codice  penale  e
alla  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  in  materia  di  attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di reato per i recidivi, di  usura  e  di  prescrizione),  nel  testo
anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1°  ottobre  2012,  n.
172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio  d'Europa
per la  protezione  dei  minori  contro  lo  sfruttamento  e  l'abuso
sessuale, fatta a Lanzarote il 25  ottobre  2007,  nonche'  norme  di
adeguamento dell'ordinamento interno), e dalla legge 23 giugno  2017,
n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura  penale  e
all'ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli  artt.
11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in  relazione
all'art.  8,  punto  6,  della  decisione  quadro   2004/68/GAI   del
Consiglio, del 22  dicembre  2003,  relativa  alla  lotta  contro  lo
sfruttamento sessuale dei bambini e  la  pornografia  infantile,  dal
Tribunale ordinario di Imperia con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA