per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,   n.   274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma
dell'articolo  14  della  legge  24  novembre  1999,  n.  468),  come
modificato dall'art. 2, comma  4-bis,  del  decreto-legge  14  agosto
2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza  e  per  il
contrasto della violenza di genere, nonche'  in  tema  di  protezione
civile  e  di  commissariamento  delle  province),  convertito,   con
modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119,  nella  parte  in
cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di  competenza  del
giudice  di  pace  anche  quello  di  lesioni  volontarie,   previsto
dall'art. 582, secondo comma, del codice penale, per  fatti  commessi
contro l'ascendente o il discendente di cui al numero  1)  del  primo
comma dell'art. 577 cod. pen.; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del  d.lgs.  n.  274
del 2000, nella parte in cui non esclude  dai  delitti,  consumati  o
tentati, di competenza del giudice di pace anche  quello  di  lesioni
volontarie, previsto dall'art. 582, secondo  comma,  cod.  pen.,  per
fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al  numero  1)  del
primo comma dell'art. 577 cod.  pen.,  come  modificato  dall'art.  2
della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche  al  codice  civile,  al
codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni  in
favore degli orfani per crimini domestici). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA