per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art.  3
della Costituzione, dal Magistrato di  sorveglianza  di  Napoli,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  231,  secondo
comma, del codice penale, sollevate, in riferimento  agli  artt.  13,
primo e secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Magistrato  di
sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE