per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 231, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE