per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della  legge
12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di  sciopero
nei servizi pubblici essenziali  e  sulla  salvaguardia  dei  diritti
della  persona   costituzionalmente   tutelati.   Istituzione   della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), come modificata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche  ed  integrazioni  della
legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto  di
sciopero nei  servizi  pubblici  essenziali  e  di  salvaguardia  dei
diritti della persona  costituzionalmente  tutelati),  sollevate,  in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello  di
Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge  n.  146  del
1990, sollevate, in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  111  Cost.,
quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 della Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte  d'appello  di
Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA