per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara inammissibili gli interventi di M. S.; 
    2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei  confronti
delle  persone  pericolose  per  la  sicurezza  e  per  la   pubblica
moralita'), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia  e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), nella  parte  in  cui  consente  l'applicazione
della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale  di
pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche
ai soggetti indicati nel numero 1); 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  19  della
legge 22 maggio 1975,  n.  152  (Disposizioni  a  tutela  dell'ordine
pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n.
159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che  il  sequestro  e  la
confisca previsti dall'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n.  575
(Disposizioni contro le organizzazioni  criminali  di  tipo  mafioso,
anche straniere) si applicano anche alle persone  indicate  nell'art.
1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce
che i provvedimenti previsti dal  capo  II  si  applichino  anche  ai
soggetti indicati nell'art. 1, lettera a); 
    5) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  16  del
d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che  le  misure
di prevenzione del sequestro e  della  confisca,  disciplinate  dagli
articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati  nell'art.
1, comma 1, lettera a); 
    6)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 3 e  5  della  legge  n.  1423  del  1956,
dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975, e degli artt. 1,  4,  comma
1, lettera c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, tutte con
riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,   in
relazione all'art. 2 del Protocollo n.  4  alla  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in
Italia con decreto del Presidente della  Repubblica  n.  217  del  14
aprile 1982, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata
in epigrafe (r. o. n. 154 del 2017); 
    7)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge  n.  1423  del  1956,  e
degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del d.lgs.  n.  159  del
2011, sollevate, tutte con riferimento  all'art.  117,  primo  comma,
Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n.  4  CEDU,  dal  Tribunale
ordinario di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 115
del 2017); 
    8)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del
2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione
all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25,  terzo  comma,  Cost.,
nonche' degli artt.  20  e  24  del  d.lgs.  n.  159  del  2011,  con
riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1
del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi  il  20  marzo
1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto  1955,  n.  848,
tutte sollevate dal Tribunale di Padova con l'ordinanza  indicata  in
epigrafe (r. o. n. 146 del 2017). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA