per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  119,  ultima  parte,   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento  all'art.  2
della Costituzione, dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  le
Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 119, ultima parte, del  d.P.R.  n.  115  del
2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3  e  24  Cost.,  dal  TAR
Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA