per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera a),  numero
2), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in  materia
di  pene  detentive  non  carcerarie  e  di   riforma   del   sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili)
e dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  15
gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con  sanzioni  pecuniarie  civili,  a  norma
dell'articolo 2, comma  3,  della  legge  28  aprile  2014,  n.  67),
sollevate, in riferimento agli artt. 10 e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, dal  Giudice  di  pace  di  Venezia  con  le  ordinanze
indicate in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera  a),  numero  2),  della
legge n. 67 del 2014 e dell'art. 1, comma 1, lettera c),  del  d.lgs.
n. 7 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.,  dal
Giudice di pace di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA