ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 29, commi
3 e 4, 30, commi 1 e 2, e 33 della  legge  della  Regione  Veneto  30
dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge  di  stabilita'  regionale
2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 28 febbraio - 2 marzo 2017, depositato  in  cancelleria
il 7 marzo 2017, iscritto al  n.  28  del  registro  ricorsi  2017  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  18,  prima
serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe indicato, il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale, tra gli altri, degli artt. 29, commi 3 e 4, 30, commi
1 e 2, e 33 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n.  30
(Collegato alla legge di stabilita' regionale 2017),  in  riferimento
agli artt. 81 e 117,  commi  secondo,  lettera  l),  e  terzo,  della
Costituzione; 
    che, secondo il ricorrente, i commi 3 e 4 dell'art.  29,  recante
interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli
enti del Servizio sanitario  regionale  (SSR),  nella  parte  in  cui
dispongono dei risparmi derivanti dalla riorganizzazione dei suddetti
enti, violerebbero l'art. 117, commi secondo, lettera l), in  materia
di ordinamento civile, e terzo, in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica,  Cost.,  in  quanto  non  recano  espressamente  il
riferimento al limite percentuale, previsto per  detta  tipologia  di
risparmi, dall'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio  2011,  n.  111,
secondo  cui  le  economie  derivanti  da   spese   di   riordino   e
ristrutturazione amministrativa possono essere utilizzate annualmente
nell'importo  massimo  del  50  per  cento  per   la   contrattazione
integrativa; 
    che, prosegue il ricorrente, i commi 1 e  2  dell'art.  30  della
legge regionale censurata disciplinerebbero il trattamento  economico
dei professori e  ricercatori  universitari  che  svolgono  attivita'
assistenziale all'interno delle aziende ospedaliero-universitarie  in
maniera difforme rispetto a quanto dettato dall'art.  6  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517  (Disciplina  dei  rapporti  fra
Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo  6
della legge 30 novembre  1998,  n.  419),  e  pertanto  sarebbero  in
contrasto con gli artt. 117, comma secondo, lettera l), in materia di
ordinamento civile, e 81 Cost., in quanto consentono l'erogazione  di
compensi superiori a quelli  previsti,  suscettibili  di  determinare
oneri privi di copertura; 
    che l'art. 33, parimenti impugnato,  nel  prevedere  il  subentro
delle aziende sanitarie nella gestione liquidatoria  delle  disciolte
Unita' locali socio sanitarie (ULSS), contrasterebbe con l'art.  117,
terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali in  materia
di tutela della salute, di cui all'art. 6, comma 1,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica), che vieta che l'esposizione debitoria delle pregresse ULSS
possa gravare sulla gestione ordinaria delle aziende sanitarie; 
    che la Regione Veneto si e' costituita in giudizio, chiedendo che
il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato; 
    che con atto  depositato  l'8  ottobre  2018  il  ricorrente,  su
conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2018,
dando  atto  delle   modifiche   normative   intervenute   in   senso
satisfattivo delle pretese azionate, con legge della  Regione  Veneto
29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilita' regionale
2018), ha dichiarato di rinunciare  al  ricorso,  limitatamente  alle
questioni oggetto del presente giudizio; 
    che la Regione resistente  ha  depositato  atto  di  accettazione
della rinuncia, su  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale
dell'8 ottobre 2018, n. 2249. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato al  ricorso,  limitatamente  alla  questioni  oggetto  del
presente giudizio; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Veneto; 
    che la rinuncia al ricorso  in  via  principale  accettata  dalla
controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23  delle  Norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
l'estinzione del processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.