ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito della circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze,
Ragioneria generale dello Stato, 20  febbraio  2018,  n.  5,  recante
«Chiarimenti in materia di  pareggio  di  bilancio  per  il  triennio
2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'art. l, commi da 465 a
508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di  bilancio  2017),
come modificata dalla legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Legge  di
bilancio  2018)»,  trasmessa  alla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia mediante  invio  con  posta  elettronica  certificata  del  21
febbraio 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie  generale,
n. 60 del 13 marzo  2018,  promosso  dalla  Regione  autonoma  Friuli
Venezia-Giulia, con ricorso notificato il 23 aprile 2018,  depositato
in cancelleria il 27 aprile 2018,  iscritto  al  n.  1  del  registro
conflitti tra enti 2018 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio  2019  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che, con  ricorso  depositato  il  27  aprile  2018,  la
Regione autonoma  Friuli  Venezia-Giulia  ha  proposto  conflitto  di
attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo a questa  Corte  di
dichiarare che non spetta  allo  Stato  e,  per  esso,  al  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (MEF)  emanare  la  circolare  della
Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 20  febbraio  2018,  recante
«Chiarimenti in materia di  pareggio  di  bilancio  per  il  triennio
2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'articolo l,  commi  da
465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  (Legge  di  bilancio
2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di
bilancio  2018)»,  trasmessa  alla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia mediante  invio  con  posta  elettronica  certificata  del  21
febbraio 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie  generale,
n. 60 del 13 marzo 2018, per violazione degli artt. 3, 81, 97,  primo
e  secondo  comma,  119,  primo,  secondo  e   sesto   comma,   della
Costituzione, anche in combinato disposto  con  l'articolo  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione), e dell'art.  136  Cost.  per
violazione del giudicato  costituzionale;  dell'art.  5  della  legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del  principio  del
pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e degli artt.  9  e
12  della  legge  24  dicembre  2012,  n.   243   (Disposizioni   per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo  81,  sesto  comma,  della  Costituzione),   anche   in
relazione alla sentenza di questa Corte n. 247 del 2017; degli  artt.
7, 25, 48, 49, 51, 52, 63 e 65 della legge costituzionale 31  gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),
anche in relazione al d.P.R.  23  gennaio  1965,  n.  114  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
in materia di finanza regionale), al decreto  legislativo  2  gennaio
1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed  integrazioni  al  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114,  concernente
la finanza regionale), al decreto legislativo 31 luglio 2007, n.  137
(Norme di attuazione dello statuto speciale  della  regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), e all'art.  9
del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.  9  (Norme  di  attuazione
dello statuto  speciale  per  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia  in
materia  di  ordinamento  degli  enti   locali   e   delle   relative
circoscrizioni);   del    principio    di    predeterminazione,    di
proporzionalita' e di  temporaneita'  delle  contribuzioni  richieste
alla Regione autonoma secondo gli artt. 3 e 119 Cost. e gli artt.  48
e 49 dello statuto d'autonomia; del principio  di  veridicita'  e  di
trasparenza dei bilanci ex artt. 81 Cost. e 7, 25 e 48 dello  statuto
d'autonomia; del principio  di  leale  collaborazione  ex  art.  120,
secondo comma, Cost. e del principio consensualistico ex artt.  63  e
65 dello statuto d'autonomia e 27 della legge 5 maggio  2009,  n.  42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione); 
    che, ad avviso della ricorrente, l'impugnata circolare n.  5  del
2018 violerebbe i sopra richiamati parametri  e  norme  interposte  e
andrebbe, pertanto, annullata nella parte in cui essa limiterebbe, ai
fini  dell'equilibrio  di  bilancio,  la  possibilita'   di   impiego
dell'avanzo di amministrazione all'utilizzazione delle intese  e  dei
patti  di  solidarieta'  ovvero  allo  strumento   della   cosiddetta
flessibilita' in corso di gestione,  e  nella  parte  in  cui,  nelle
indicazioni contenute nell'Allegato  2,  essa  escluderebbe  l'avanzo
vincolato di amministrazione dal prospetto di bilancio. 
    Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri  non  si
e' costituito; 
    che, in prossimita' dell'udienza pubblica, il 31 gennaio 2019  la
Regione ricorrente ha depositato in cancelleria atto di  rinuncia  al
ricorso, in forza  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  25
gennaio 2019, n. 89; 
    che,  in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della   parte
resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art.  25,
comma 5, delle Norme integrative per i  giudizi  dinanzi  alla  Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze  n.
132 del 2011 e n. 44 del 2009). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 25, comma 4, delle Norme integrative per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.