per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21-ter,  comma
1, del decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113  (Misure  finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, nella parte in  cui
l'indennizzo ivi indicato e' riconosciuto ai soggetti nati  nell'anno
1958 e nell'anno 1966, dalla «data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto», anziche' dalla  «medesima  data
prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA