per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  1475,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento  militare),
per contrasto con l'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione sia all'art. 11 della Convenzione per la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, e alle sentenze emesse in data  2  ottobre  2014
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,  quinta  sezione,  Matelly
contro Francia e Association de Defense  des  Droits  des  Militaires
(ADefDroMil) contro Francia; sia all'art. 5, paragrafo  unico,  terzo
periodo, della Parte II, e all'art. G, della  Parte  V,  della  Carta
sociale europea, riveduta, con  annesso,  fatta  a  Strasburgo  il  3
maggio 1996, ratificata e resa esecutiva  con  la  legge  9  febbraio
1999, n. 30, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in funzione
di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA