per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimita' costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevede che le modalita' di utilizzo su base regionale delle risorse ivi previste siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 71, della legge n. 205 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA