per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  promosse  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
71, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevede che le  modalita'
di utilizzo su  base  regionale  delle  risorse  ivi  previste  siano
stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 71, della legge n.  205  del  2017,
promossa, in  riferimento  all'art.  119  della  Costituzione,  dalla
Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA