per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art.  14  della  legge  20  novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di  comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione  di  atti  giudiziari)  e
dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)» sollevate, in riferimento  agli
artt. 3, 24, 23, 97, 111 e 11  della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione all'art.  6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, dalla  Commissione  tributaria  regionale  della
Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2019. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE