per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennita' e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonche' alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Nicolo' ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA