per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt.  2  e  3  della  legge  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014,  n.  5,  recante
«Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in
materia di indennita'  e  previdenza  ai  Consiglieri  della  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi  regionali
28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n.  8,
14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonche' alla  legge
regionale 23 novembre 1979, n.  5  (Determinazione  delle  indennita'
spettanti  ai  membri   della   Giunta   regionale),   e   successive
modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», sollevate
in riferimento agli artt. 2, 3, 97  e  117  della  Costituzione,  dal
Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA