per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma  12,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  nel  testo  sostituito  dall'art.  36,  comma  10-bis,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge
15 luglio 2011, n. 111,  nella  parte  relativa  alla  determinazione
della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA