per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennita' di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale); 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilita' 2018); 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell'art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell'art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell'art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilita', edilizia abitativa, dipendenze, sanita', sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con l'ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018; 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell'art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, primo comma, e 119, primo comma, Cost., con la medesima ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA