per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6
luglio  2017,  n.  9  (Disciplina  dell'indennita'  di  dirigenza   e
modifiche   alla    struttura    dirigenziale    dell'Amministrazione
provinciale); 
    2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Provincia autonoma di  Bolzano  9  febbraio  2018,  n.  1
(Norme in materia di personale); 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
terzo  periodo  e  comma  3,  della  legge  della  Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige 18 dicembre  2017,  n.  11  (Legge  regionale  di
stabilita' 2018); 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia  autonoma  di
Bolzano  23  aprile  1992,  n.  10  (Riordinamento  della   struttura
dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell'art. 47 della
legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  19  maggio  2015,  n.  6
(Ordinamento del personale della Provincia), dell'art. 14,  comma  6,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n.
11 (Disposizioni in connessione con l'assestamento  del  bilancio  di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario
2015 e per il triennio 2015-2017),  dell'art.  7  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n.  21  (Modifiche  di
leggi provinciali in materia  di  procedimento  amministrativo,  enti
locali,  cultura,  beni  archeologici,  ordinamento   degli   uffici,
personale,   ambiente,   utilizzazione   delle    acque    pubbliche,
agricoltura,  foreste,  protezione  civile,  usi  civici,  mobilita',
edilizia abitativa, dipendenze, sanita', sociale, lavoro, patrimonio,
finanze, fisco, economia e turismo), sollevate, in  riferimento  agli
artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma,
della Costituzione, dalla Corte dei conti,  sezioni  riunite  per  la
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con l'ordinanza iscritta al  n.
173 del registro ordinanze del 2018; 
    5)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2,  della  legge
prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n.
1 del 2018, dell'art. 4, commi 1, terzo periodo,  e  3,  della  legge
reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017,  sollevate,  in  riferimento
agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, primo comma,
e 119, primo comma, Cost., con la medesima ordinanza iscritta  al  n.
173 del registro ordinanze del 2018. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA