per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 23 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA