per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 96, terzo comma,  del  codice  di  procedura
civile, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo  comma,  della
Costituzione, dal  Tribunale  ordinario  di  Verona  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata,
in riferimento all'art. 23 Cost., dal Tribunale ordinario  di  Verona
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA