per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli  artt.  1  e  2
della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (Modifica alla
legge regionale 12 ottobre  2009,  n.  24  «Disciplina  regionale  in
materia di  gestione  integrata  dei  rifiuti  e  bonifica  dei  siti
inquinati»). 
    2) dichiara in via consequenziale, ai sensi  dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Marche n. 22 del 2018. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA