per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 «Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»). 2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Marche n. 22 del 2018. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA