per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1,
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2018, n.  12
(Disposizioni in  materia  di  cultura,  sport,  risorse  agricole  e
forestali, risorse ittiche, attivita' venatoria  e  raccolta  funghi,
imposte e tributi, autonomie locali  e  coordinamento  della  finanza
pubblica, funzione pubblica,  infrastrutture,  territorio,  ambiente,
energia,  attivita'  produttive,   cooperazione,   turismo,   lavoro,
biodiversita', paesaggio, salute e disposizioni istituzionali); 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 11, della legge reg. Friuli-Venezia
Giulia n. 12 del 2018, promosse  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e
119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA