per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 37, comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 37, commi 2, 3, 4 e 8, e dell'art. 39, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018; 3) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA