per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 37, comma
1, 39, commi 1 e 3, e 45 della legge della Regione Sardegna 13  marzo
2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici  di  lavori,
servizi e forniture); 
    2)   dichiara    l'illegittimita'    costituzionale,    in    via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), dell'art. 37, commi 2, 3, 4 e  8,  e  dell'art.  39,
comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Sardegna n.  8
del 2018, promossa,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettere e) ed l), della Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA