per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,   comma
2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo  e  modifica  dell'articolo  375  del  codice  di  procedura
civile), nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera  a),  n.
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  (Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA