per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'ultimo  periodo
dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Lombardia 28 novembre
2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per
la riqualificazione del suolo degradato), nel testo  precedente  alle
modifiche apportate dalla legge della  Regione  Lombardia  26  maggio
2017, n. 16, recante «Modifiche all'articolo 5 della legge  regionale
28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)», nella parte in
cui non consente ai Comuni di  apportare  varianti  che  riducono  le
previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 9, della legge reg. Lombardia n. 31
del 2014, nel testo precedente alle modifiche apportate  dalla  legge
reg. Lombardia n. 16 del 2017, sollevate, in riferimento  agli  artt.
5, 117, secondo comma, lettera p),  e  118  della  Costituzione,  dal
Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'atto indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA