per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  7,  comma  1,  lettera  b),  del   decreto
legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione
del principio di delega della riserva di codice nella materia  penale
a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23  giugno
2017,  n.  103»,  sollevate  dalla  Corte  d'appello  di  Trento,  in
riferimento agli artt. 25 e 76 della  Costituzione,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 570-bis del codice
penale, degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettera o),
del d.lgs. n. 21 del  2018,  sollevate  dal  Tribunale  ordinario  di
Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano,  dalla  Corte  di
appello di Trento e dal  Tribunale  ordinario  di  Civitavecchia,  in
riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76  Cost.,  con  le
ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA