per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate dalla Corte d'appello di Trento, in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 570-bis del codice penale, degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 21 del 2018, sollevate dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA