ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 4; 2, comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere b) e c); 10, commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da 1 a 6; 26; 27; 28; 29 e 30 della legge della Regione Calabria 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 21-30 agosto 2018, depositato in cancelleria il 24 agosto 2018, iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2018. Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 il Giudice relatore Luca Antonini. Ritenuto che, con ricorso notificato il 21-30 agosto 2018 e depositato il 24 agosto 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento, nel complesso, agli artt. 25 e 117, commi secondo, lettere e), g), l) ed m), e terzo, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 4; 2, comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere b) e c); 10, commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da 1 a 6; 26; 27; 28; 29 e 30 della legge della Regione Calabria 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria); che l'art. 1, comma 4, della legge regionale citata - nel disporre che «[l]a costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attivita' di rilevanza pubblica e come tali da assoggettare al regime demaniale di cui all'articolo 824 del codice civile» e che «[i] cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettivita' di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunita' locali, secondo i diversi usi funerari» - violerebbe, ad avviso del ricorrente, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia «ordinamento civile», dal momento che assoggetterebbe i cimiteri al regime dei beni demaniali, riproducendo il contenuto della previsione di cui all'art. 824, secondo comma, del codice civile; che l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale impugnata - a mente del quale il «cadavere» puo' essere considerato «resto mortale» dopo il decorso di dieci anni, tra l'altro, di «tumulazione aerata» - e il successivo art. 23 - che detta, nei commi da l a 6, disposizioni in merito alla «tumulazione aerata» nonche' alle caratteristiche dei feretri a essa destinati e dei relativi loculi -, lederebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «tutela della salute», dal momento che si porrebbero in contrasto con il principio fondamentale - desumibile dagli artt. 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) - del divieto di detto tipo di tumulazione; che l'art. 7, comma 5, l'art. 9, comma 1, lettere b) e c), e l'art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 22 del 2018 violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela della concorrenza», in quanto: l'art. 7, comma 5, vietando l'intermediazione dell'attivita' funebre ai titolari delle imprese esercenti l'attivita' stessa nonche' al personale da esse dipendente o a esse collegato o riconducibile, impedirebbe agli imprenditori funebri l'ingresso nel settore dell'intermediazione; l'art. 9, comma 1, lettere b) e c), imponendo alle imprese funebri l'obbligo di assumere «stabilmente» un responsabile «abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari» nonche' un operatore «abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative», introdurrebbe un vincolo organizzativo eccessivamente rigido e, come tale, suscettibile di ostacolare l'accesso al mercato; l'art. 10, comma 2, prevedendo che, «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi obbligatori abilitanti il personale alla professione, sono erogati da soggetti accreditati direttamente dalla Regione», produrrebbe un effetto del pari restrittivo della concorrenza, limitando «il novero dei soggetti deputati a conferire i titoli abilitanti all'esercizio di una prestazione lavorativa» e riservando «alla sola Regione [...] l'accreditamento degli enti istruttori»; che l'art. 10, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2018 - ammettendo l'assimilabilita' del personale addetto che svolge attivita' funebre alle categorie degli operatori addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose se, nei singoli casi, l'Ispettorato del lavoro riconosce il carattere discontinuo del lavoro da essi prestato - riguarderebbe la «tipologia dei contratti di lavoro» di tale personale e inciderebbe sulla disciplina dei relativi rapporti, cosi' invadendo la competenza legislativa statale nella materia «ordinamento civile»; che le norme di cui agli artt. 14, comma 1, e 22, comma 1, della legge regionale impugnata - la prima rimettendo a un decreto del Ministro della salute la definizione delle caratteristiche e delle modalita' di confezionamento dei cofani funebri e la seconda subordinando l'autorizzazione regionale alla sepoltura «in localita' diverse dal cimitero» a una preventiva autorizzazione del Ministero della salute - recherebbero un vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. perche' attribuirebbero «nuovi compiti ad organismi dello Stato» e sarebbero, pertanto, ascrivibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; che gli artt. 26, 27, 28 e 30 - il primo spingendosi finanche a prevedere, al comma 1, che le decisioni relative alla volonta' di essere cremati e alla dispersione delle ceneri «attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale in condizioni di parita' di trattamento»; il secondo disciplinando «i modi e i tempi della manifestazione della volonta' del defunto e della sua attuazione da parte dei soggetti onerati al suo rispetto»; il terzo regolando l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri; il quarto, infine, dettando prescrizioni in merito alle «modalita' della cremazione e [al]le relative garanzie esecutive» - sarebbero lesivi della competenza esclusiva statale nelle materie «ordinamento civile» (art. 117, lettera l, Cost.) e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, lettera m, Cost.); che il censurato art. 18 sarebbe viziato da «illegittimita' costituzionale derivata», introducendo previsioni sanzionatorie amministrative connesse alla violazione dei precetti normativi, dianzi indicati, posti dalla Regione in difetto di competenza legislativa; il suo comma 6, inoltre, prevedendo anche la pena detentiva della reclusione, violerebbe gli artt. 25, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; che il ricorrente impugna, infine, l'art. 29, il quale, prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che disperdono le ceneri con modalita' diverse da quelle consentite dalle disposizioni di cui al precedente art. 28, si «sovrappo[rrebbe]» al disposto dell'art. 411, quarto comma, del codice penale, conseguentemente invadendo la competenza legislativa statale nella materia «ordinamento penale» e violando, pertanto, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; che la Regione Calabria non si e' costituita; che, nel corso del giudizio, la legge reg. Calabria n. 22 del 2018 e' stata integralmente abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2019, n. 7, recante «Abrogazione della legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)»; che, sul presupposto dell'intervenuta abrogazione e in conformita' alla delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 giugno 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 26 giugno 2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Considerato che vi e' stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri; che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 156, n. 152, n. 61 e n. 4 del 2019). Visto l' art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.