per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  promosse  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale  degli  artt.  34  e  35
della legge della Regione Siciliana 8  maggio  2018,  n.  8,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.  Legge  di
stabilita' regionale»; 
    dispone  che,  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione,  la
Regione Siciliana e il Presidente del Consiglio dei  ministri,  anche
per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, forniscano
informazioni e producano documenti secondo l'allegata ordinanza. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE 
 
 
                                                            Allegato: 
                                                Ordinanza istruttoria 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 31, commi
4 e 5, 45 e 99, commi da 2 a  17  e  25  della  legge  della  Regione
Siciliana  8  maggio  2018,  n.  8  (Disposizioni  programmatiche   e
correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  il
10-16 luglio 2018, depositato  in  cancelleria  il  17  luglio  2018,
iscritto al n. 44  del  registro  ricorsi  2018  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  34,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2018. 
    Ritenuto quanto esposto nei punti del Considerato in  diritto  2,
3, 5 e 6 della sentenza, cui e' allegata la presente ordinanza. 
    Considerato  di  dover   conseguentemente   espletare   attivita'
istruttoria al riguardo. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dispone che, entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  della
presente ordinanza: 
    a) in ordine all'art. 31, commi 4 e 5, della legge della  Regione
Siciliana  8  maggio  2018,  n.  8  (Disposizioni  programmatiche   e
correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale), 
    a.1.) la Regione Siciliana invii  un  estratto  delle  previsioni
definitive del bilancio 2018 - debitamente  attestato  dalla  propria
Ragioneria - contenente l'"esatta perimetrazione" di cui all'art.  20
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  2009,  n.  42),  con
analitica indicazione delle partite di  entrata  e  di  spesa  e  dei
relativi  stanziamenti  inerenti  ai  diversi  finanziamenti  e  alle
diverse spese, secondo la classificazione del predetto art. 20; 
    a.2.) il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  anche  per  il
tramite  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  invii   le
risultanze del monitoraggio circa  lo  stato  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale nella Regione  Siciliana  contenente  le
risorse  stanziate  dallo  Stato,  quelle  stanziate  dalla  Regione,
nonche' i  reciproci  flussi  finanziari  intervenuti  tra  le  parti
nell'esercizio 2018; cio' separando  le  somme  assegnate  secondo  i
criteri di classificazione previsti dall'art. 20 del  d.lgs.  n.  118
del 2011; 
    a.3.)  entrambe  le  parti  forniscano  informazioni   circa   le
modalita' con cui sono state calcolate le somme destinate ai LEA,  la
quota - in valore nominale e non percentuale - assegnata da  ciascuna
per  tale  finalita';  la  cronologia  delle  erogazioni   di   parte
ministeriale  -  con  particolare  riguardo  alla  dimensione   della
retrocessione delle accise o dell'alternativo cespite nella misura di
legge fissata a carico dello Stato - e quella delle  erogazioni  alle
aziende sanitarie e ospedaliere da parte della Regione Siciliana; 
    b) in ordine all'art. 45 della legge  reg.  Siciliana  n.  8  del
2018, 
    b.1.) la Regione Siciliana precisi con  analitica  chiarezza:  le
fonti normative del finanziamento del  fondo  e  dell'imputazione  al
fondo stesso degli oneri pensionistici in discussione; i  criteri  di
quantificazione  della  spesa,   precisando   gli   oneri   derivanti
direttamente da  sentenza  passata  in  giudicato,  quelli  derivanti
dall'estensione dei giudicati ai  soggetti  in  analoghe  condizioni,
quelli   eventualmente   inerenti   a   soggetti   le   cui   istanze
giurisdizionali siano  state  rigettate;  la  posta  di  bilancio  di
imputazione degli oneri e gli specifici mezzi di copertura,  entrambi
debitamente attestati dalla Ragioneria; 
    c) in ordine all'art. 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge  reg.
Siciliana n. 8 del 2018, 
    c.1.)  la  Regione  Siciliana  rediga  un   analitico   prospetto
sinottico contenente il raffronto tra l'originaria  destinazione  dei
fondi strutturali e quella prevista dalle nuove  ipotesi  di  cui  al
richiamato art. 99; indichi inoltre -  per  ciascun  comma  impugnato
dallo Stato - la provenienza dei suddetti fondi (strutturali europei,
nazionali di coesione, eventualmente regionali);  indichi,  altresi',
se la disciplina inerente all'impiego degli  stessi  fondi  sia,  con
riguardo alla loro provenienza, differenziata ovvero uniforme; 
    c.2.)  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   precisi
analiticamente se i mutamenti di destinazione dei  fondi  strutturali
previsti nell'art. 99 siano compatibili con le norme che ne  regolano
l'utilizzazione; inoltre, indichi quantitativamente - con riferimento
al suddetto art. 99 - le risorse assegnate per  l'esercizio  2018  in
quota  fondi  europei  e  in  quota  fondi  nazionali  di   coesione,
precisando se la disciplina inerente all'impiego dei  suddetti  fondi
sia,  con  riguardo  alla  loro  provenienza,  differenziata   ovvero
uniforme. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio Lattanzi, Presidente 
                       Aldo Carosi, Redattore 
                    Filomena Perrone, Cancelliere