per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Brescia, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Grosseto, dal Tribunale ordinario di Firenze e dal Tribunale ordinario di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 590-quater del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE