per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  quarto  periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,  dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di  Brescia,
dal Giudice per le indagini preliminari del  Tribunale  ordinario  di
Grosseto,  dal  Tribunale  ordinario  di  Firenze  e  dal   Tribunale
ordinario di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 590-quater del  codice  penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3  e  27  Cost.,  dal  Tribunale
ordinario di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod.  strada,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal  Tribunale  ordinario
di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE