ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'intero testo  e,
in particolare, dell'art. 16 della legge  della  Regione  Abruzzo  24
agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 - Una  legge  per  L'Aquila
Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello
di sviluppo sul concetto di  Benessere  Equo  e  Sostenibile  (BES)»,
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 22-24 ottobre 2018, depositato  in  cancelleria  il  31
ottobre  2018,  iscritto  al  n.  75  del  registro  ricorsi  2018  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  49,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  18  giugno  2019  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  ricorso
iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale  dell'intero  testo  e,  in  particolare,
dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28,
recante «Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo:  attraverso
una ricostruzione, la costruzione  di  un  modello  di  sviluppo  sul
concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)»,  per  contrasto  con
l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    1.1.- Espone il ricorrente che la legge reg. Abruzzo  n.  28  del
2018  ha  previsto  una  serie  di  disposizioni  volte  a  precisare
«l'inquadramento  della  funzione  dell'Aquila  Citta'  capoluogo  di
Regione e del suo territorio nel complessivo  assetto  della  Regione
Abruzzo, in attuazione dei principi di  solidarieta'  e  di  coesione
sociale che consentono di perseguire l'armonico ed adeguato  sviluppo
di tutte le aree della Regione» (art. l). 
    A tal fine  la  legge  regionale  prevede  la  redazione  di  «un
programma di investimenti strategici, da  realizzarsi  nell'arco  del
periodo finanziario di riferimento»  (art.  4),  che  interessano  la
«Funzione di coordinamento e sicurezza del territorio» (art.  8),  la
«Cooperazione  turistica»  (art.  9),  l'«Ambiente»  (art.  10),   il
«Patrimonio artistico» (art. 11), le «Attivita' culturali e sportive»
(art. l2), la «Perdonanza Celestiniana» (art. l3). 
    Detta legge «eccede[rebbe] dalle competenze regionali,  [sarebbe]
violativa   di   previsioni    costituzionali,    ed    invade[rebbe]
illegittimamente le competenze dello Stato». 
    L'art.   16   sarebbe   viziato   «da   patente    illegittimita'
costituzionale, incidendo  nella  competenza  statale  in  materia  e
comportando violazione dell'art. 81 della Costituzione,  che  prevede
che "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai  mezzi
per farvi fronte"». Esso, «al di  la'  della  sua  generica  testuale
previsione, [non soddisferebbe]  il  fondamentale  requisito  di  cui
all'art. 81 della Carta fondamentale, non provvedendo in  verita'  ad
indicare i mezzi con i quali  si  puo'  far  fronte  ai  nuovi  oneri
previsti dalla L. n. 28/18». 
    Secondo il ricorrente, alle indicazioni dei  mezzi  di  copertura
non corrisponderebbe effettivamente  alcuna  risorsa,  in  quanto  la
Missione 9, Programma 09,  Titolo  2,  del  bilancio  pluriennale  di
previsione 2018-2020 della Regione Abruzzo, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo quale allegato alla legge di bilancio
(legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, recante «Bilancio
di previsione  finanziario  2018-2020»,  pubblicata  nel  B.U.  della
Regione Abruzzo 16 febbraio 2018, Speciale n. 22), non  presenterebbe
alcuno stanziamento. 
    Pertanto, secondo il Presidente del Consiglio, tale  disposizione
violerebbe l'art. 81, terzo comma, Cost. e, in via derivata, dovrebbe
ritenersi incostituzionale tutta la legge regionale, non esistendo le
risorse per fronteggiare le spese ivi previste. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte ha
piu' volte precisato che il fondamentale principio posto dall'art. 81
Cost. vincolerebbe anche il  legislatore  regionale,  che  «non  puo'
sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del
bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira»; che «la copertura  di  nuove
spese "deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria
o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa  che  si  intende
effettuare in esercizi futuri"»; e che l'indicazione della  copertura
«e' richiesta anche quando alle nuove o maggiori  spese  possa  farsi
fronte con somme gia' iscritte nel bilancio, o perche'  rientrino  in
un capitolo che abbia capienza per  l'aumento  di  spesa,  o  perche'
possano essere fronteggiate con lo «storno» di fondi risultanti dalle
eccedenze degli stanziamenti previsti per altri  capitoli»  (sentenza
n. 272 del 2011). 
    Nel caso in esame, si conclude, non esisterebbe alcuna  copertura
per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla legge n. 28  del
2018, sicche' l'art. 16 e, in via derivata, l'intera legge  impugnata
violerebbero l'art. 81 Cost. 
    2.- La Regione Abruzzo non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 24 agosto  2018,
n. 28, recante «Abruzzo 2019 -  Una  legge  per  L'Aquila  Capoluogo:
attraverso  una  ricostruzione,  la  costruzione  di  un  modello  di
sviluppo sul concetto di Benessere  Equo  e  Sostenibile  (BES)»,  in
riferimento all'art. 81 della Costituzione. 
    Il ricorso, redatto in forma sintetica  e  attraverso  prevalenti
richiami alla pregressa giurisprudenza di questa Corte,  si  articola
nelle seguenti  censure:  a)  gli  interventi  previsti  dalla  legge
impugnata  inciderebbero  su  materie  di  competenza  statale  e   -
ancorche' siano formalmente menzionati i mezzi  per  fronteggiarli  -
non sarebbero supportati dall'esistenza di alcuna  concreta  risorsa;
b) l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 28 del  2018  contrasterebbe
con l'art. 81 Cost., illegittimita' che riguarderebbe in via derivata
l'intera  legge;  c)  sotto  il  profilo  della  sostenibilita',  gli
interventi  previsti  sarebbero  individuati  in  modo   generico   e
sarebbero   privi   di   quella   chiarezza    finanziaria    minima,
indispensabile per una copertura effettiva e giuridicamente valida. 
    L'art. 16 della  legge  impugnata  non  prevede  stanziamenti  di
risorse per l'anno 2018 mentre per  gli  esercizi  2019  e  2020  gli
interventi  strategici,  redatti  dalla  Conferenza  per  la   citta'
capoluogo,  sono  stimati  per  entrambe  le   annualita'   in   euro
785.000,00. Secondo la previsione letterale, essi sono finanziati con
le risorse «stanziate nella missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente",  Programma  09  "Politica  regionale
unitaria per lo sviluppo sostenibile e la  tutela  del  territorio  e
dell'ambiente",  Titolo  2  del   bilancio   pluriennale   2018-2020,
stanziamento di nuova istituzione, iscritte con la legge di  bilancio
ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118 [...]. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi,  corrispondenti
allo  0,5%  dello  stanziamento  in  bilancio  relativo  al   gettito
derivante dal bollo auto, si fa fronte con legge di bilancio.  4.  Le
risorse di cui alla  presente  legge  sono  assegnate  dalla  Regione
secondo il principio dell'addizionalita'». 
    In data successiva al ricorso sono  intervenute  le  leggi  della
Regione  Abruzzo  29  gennaio  2019,  n.  1,  recante   «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di  previsione  finanziario
2019-2021  della  Regione  Abruzzo  (Legge  di  Stabilita'  regionale
2019)», e 31 gennaio 2019, n.  2,  recante  «Bilancio  di  previsione
finanziario  2019-2021»,  le  quali   hanno   -   rispettivamente   -
autorizzato la "contabilizzazione" in entrata  di  euro  9.837.981,90
quali proventi derivanti  da  una  futura  procedura  d'asta  per  la
vendita di beni mobili e immobili di proprieta'  regionale  e  -  per
quel che qui interessa - la previsione, per il solo anno 2019, di uno
stanziamento di 785.000,00  euro  per  istituire  un  nuovo  capitolo
destinato agli interventi per «L'Aquila capoluogo». 
    Dispone in proposito l'art. 7 della legge reg. Abruzzo n.  1  del
2019: «1. E'  autorizzata  la  contabilizzazione  delle  entrate  non
ricorrenti derivanti dall'alienazione  dell'impianto  agroindustriale
"Centro lavorazione e commercializzazione patate" sito in Celano,  da
realizzare mediante procedure di asta pubblica avente  il  prezzo  di
alienazione, posto a base d'asta, pari ad  euro  6.787.599,30  per  i
beni immobili ricompresi nel complesso e pari  ad  euro  3.050.382,60
per i beni mobili, per un totale complessivo di euro 9.837.981,90. 2.
Nello stato di previsione dell'entrata e' iscritta la somma  di  euro
9.837.981,90 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito del Titolo
4, Tipologia 400, categoria 01 al fine di  allocare  in  bilancio  la
nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni  di  cui  al
comma  1,   destinata   al   finanziamento   delle   seguenti   spese
indifferibili ed urgenti: [...] b. nell'ambito del Titolo 2, Missione
09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 785.000,00 da iscrivere
su un nuovo capitolo di bilancio concernente l'attuazione della  L.R.
24 agosto 2018, n. 28; [...] 3. Gli stanziamenti iscritti nella parte
spesa e tassativamente indicati nel comma 2 possono essere utilizzati
solo previo accertamento della nuova entrata di  cui  al  comma  1  e
comunque dopo la data del 28 febbraio 2019». 
    La legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019,  nel  documento  tecnico  di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2019, parte  spesa,  mostra
al titolo 2, missione 09, «Aquila  Capoluogo»,  lo  stanziamento  per
competenza e cassa di euro 785.000,00, che e', invece,  pari  a  zero
per gli altri due anni del bilancio pluriennale 2020 e 2021. 
    2.- Tanto premesso, la questione di  legittimita'  costituzionale
e' fondata con riguardo al difetto di copertura della spesa. 
    Questa Corte ha piu' volte affermato che la copertura finanziaria
di  una  spesa  e  l'equilibrio  del  bilancio  non  possono   essere
assicurati solamente  dall'armonia  numerica  degli  stanziamenti  in
parte entrata e spesa (ex plurimis, sentenze n. 197 e n. 6 del 2019),
ma  devono  fondarsi  anche  sulla  ragionevolezza  dei   presupposti
giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio. 
    Per quel che riguarda l'esercizio 2018, le  radicali  innovazioni
organizzative  e  programmatiche  -  che  avrebbero  dovuto  produrre
progetti operativi gia' nell'esercizio 2019 - denunciano il manifesto
contrasto con l'art. 81 Cost. della locuzione contenuta nel  comma  1
dell'art. 16, secondo cui «per l'anno 2018  [dette  innovazioni]  non
comportano oneri a carico del bilancio  regionale».  Emerge  da  tale
espressione, se confrontata  con  elementari  canoni  dell'esperienza
amministrativa, l'"irrazionalita'" che la costante giurisprudenza  di
questa Corte individua come qualificazione primaria  del  difetto  di
copertura, il quale sussiste non solo quando una  iniziativa  onerosa
non trova corrispondenza quantitativa nella  parte  spesa,  ma  anche
quando in sede normativa si statuisce - in  contrasto  con  i  canoni
dell'esperienza - che  una  complessa  elaborazione  organizzativa  e
progettuale non produce costi nell'esercizio anteriore  a  quello  in
cui si prevede l'avvio delle conseguenti realizzazioni. 
    Pertanto, il comma 2 dell'art. 16 - a parte il  refuso  normativo
che individua come biennio il periodo 2018-2020 (evidente, invece, il
riferimento  agli  esercizi  2019  e  2020)  -   comporta   rilevanti
violazioni del principio della copertura giuridica. 
    A prescindere dal rilievo che il  gettito  derivante  dal  «bollo
auto» e' un'entrata corrente e quindi la sua destinazione a spese  di
investimento dovrebbe essere corredata dalla previa  dimostrazione  -
nella fattispecie del tutto assente - di  un  surplus  delle  entrate
correnti rispetto al complesso delle spese correnti  e  del  rimborso
prestiti, lo stanziamento di euro  785.000,00  risulta  assolutamente
privo di un riferimento all'andamento storico del gettito del tributo
e al tipo dei progetti che, nella magmatica enumerazione della legge,
si intendono privilegiare. 
    Una legge cosi' complessa  e  caratterizzata  da  interdipendenze
finanziarie tra lo Stato, la Regione e gli enti  territoriali,  tutte
subordinate alla volontarieta' dell'adesione, al momento inesistente,
avrebbe dovuto essere  corredata,  quantomeno,  da  un  quadro  degli
interventi integrati  finanziabili,  dall'indicazione  delle  risorse
effettivamente  disponibili  a  legislazione  vigente,  da  studi  di
fattibilita' di natura tecnica  e  finanziaria  e  dall'articolazione
delle  singole  coperture  finanziarie,  tenendo  conto   del   costo
ipotizzato  degli  interventi  finanziabili  e  delle  risorse   gia'
disponibili. 
    Al contrario, la legge  non  presenta  alcun  valido  riferimento
circa la sostenibilita' economica di tali  ambiziose  iniziative.  In
definitiva, l'individuazione degli interventi e la relativa copertura
finanziaria, e' stata effettuata dal legislatore  regionale  in  modo
generico e risulta  priva  di  quella  chiarezza  finanziaria  minima
richiesta  dalla  costante  giurisprudenza   di   questa   Corte   in
riferimento all'art. 81 Cost. 
    Le esposte considerazioni sottolineano il patente contrasto delle
modalita' di copertura della legge con  l'art.  81  Cost.  nella  sua
vigente formulazione, il cui accentuato rigore  rispetto  al  passato
trova una delle principali ragioni proprio nell'esigenza  di  evitare
leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili
e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex  post  degli
elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016). 
    E' nei principi fondanti della disciplina del  bilancio  pubblico
che  in  sede  previsionale  gli  assetti  dell'equilibrio  e   della
copertura  siano  ipotizzati  in  modo  statico  secondo  una   stima
attendibile  delle  espressioni  numeriche,  che  sia  assicurata  la
coerenza  con  i  presupposti  economici  e  giuridici   della   loro
quantificazione,  e  che,  inoltre,  la  successiva  gestione  e   la
rendicontazione diano atto - sempre in  coerenza  con  i  presupposti
economici, giuridici e fattuali -  degli  effetti  delle  circostanze
sopravvenienti raffrontandoli con il programma iniziale. 
    Come questa Corte  ha  piu'  volte  sottolineato,  «la  copertura
finanziaria delle spese deve indefettibilmente  avere  un  fondamento
giuridico,  dal   momento   che,   diversamente   opinando,   sarebbe
sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio]  per  realizzare
nuove e maggiori spese» (sentenza n. 197 del 2019). 
    Si e' gia' affermato, in  precedenza,  che  «copertura  economica
delle spese ed equilibrio del bilancio sono due  facce  della  stessa
medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento
programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti
risorse: nel sindacato di costituzionalita' copertura finanziaria  ed
equilibrio integrano "una clausola generale in grado di operare  pure
in  assenza  di  norme  interposte   quando   l'antinomia   [con   le
disposizioni   impugnate]   coinvolga   direttamente   il    precetto
costituzionale: infatti 'la  forza  espansiva  dell'art.  81,  quarto
[oggi terzo]  comma,  Cost.,  presidio  degli  equilibri  di  finanza
pubblica, si sostanzia in una vera e  propria  clausola  generale  in
grado di colpire tutti  gli  enunciati  normativi  causa  di  effetti
perturbanti la sana gestione finanziaria e  contabile'  (sentenza  n.
192 del 2012)" (sentenza n. 184  del  2016)»  (sentenza  n.  274  del
2017). 
    Confrontando la fattispecie in esame con  i  richiamati  principi
della contabilita' pubblica che riguardano la stima delle  entrate  e
delle spese, si deve concludere che l'intero articolato  della  legge
regionale  impugnata  esprime  una  mera  ipotesi  politica,  la  cui
fattibilita' giuridica ed  economico-finanziaria  non  e'  supportata
neppure da una schematica relazione tecnica. Cio' appare in  evidente
contraddizione  con   le   radicali   innovazioni   organizzative   e
programmatiche, le quali  comportano  ictu  oculi  consistenti  oneri
finanziari. 
    I vizi inerenti alle modalita' di copertura previste dall'art. 16
rendono, dunque, illegittima l'intera legge reg. Abruzzo  n.  28  del
2018, che deve essere dichiarata illegittima per contrasto con l'art.
81 Cost. 
    Restano assorbite le ulteriori censure formulate  dal  ricorrente
sempre con riferimento all'art. 81 Cost. 
    3.- Alla luce delle precedenti  considerazioni  non  e',  invece,
necessario interrogarsi sulla  costituzionalita'  delle  disposizioni
delle leggi reg. Abruzzo  n.  1  e  n.  2  del  2019  precedentemente
richiamate. Oltre a presentare - anzi  ad  aggravare  -  le  medesime
patologie, in tema di insufficiente  e  irrazionale  copertura  della
legge impugnata, esse non possono comunque disciplinare  le  caducate
iniziative della legge regionale n. 28 del 2018. 
    I relativi stanziamenti della spesa  destinati  a  finanziare  le
iniziative  della  legge  n.  28  del  2018,  rimanendo   privi   del
presupposto giuridico, saranno espunti dal bilancio dell'esercizio di
riferimento per effetto della sopravvenuta inesistenza delle  ragioni
del loro mantenimento,  in  conformita'  al  principio  generale  del
diritto contabile inerente alle  condizioni  di  conservazione  delle
poste contabili di spesa.