per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  299  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia (Testo A)», nella parte in cui abroga l'art. 42 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni  sulla  competenza
penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della  legge  24
novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art.  76  della
Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa, con l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 299 del decreto legislativo 30 maggio  2002,
n. 113,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di spese di giustizia (Testo B)», trasfuso nell'art. 299  del
d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte  in  cui  abroga  l'art.  42  del
d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 76  Cost.,
dal  Magistrato  di  sorveglianza  di  Alessandria,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 238-bis, commi 2, 5, 6 e 7,  del  d.P.R.  n.
115 del 2002,  aggiunto  dall'art.  1,  comma  473,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97,  secondo  comma,  e  111,
secondo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di  Alessandria,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA