per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    rinvia all'udienza pubblica del 22  giugno  2021  la  trattazione
delle  questioni  di  legittimita'   costituzionale   sollevate   dal
Tribunale  ordinario  di  Salerno,  sezione  seconda  penale,  e  dal
Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, con  le  ordinanze
indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 9 giugno 2020 
 
                              ORDINANZA 
 
    Ritenuto che, con ordinanza del 16 aprile 2019 (r.o. n.  149  del
2019) il Tribunale  ordinario  di  Bari,  sezione  prima  penale,  ha
sollevato - con riferimento all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(CEDU) - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13  della
legge  8  febbraio  1948,  n.  47  (Disposizioni  sulla  stampa),  in
combinato disposto con l'art. 595, terzo comma,  del  codice  penale,
nella parte in cui punisce il delitto di diffamazione a mezzo  stampa
consistente nell'attribuzione di un fatto  determinato  con  la  pena
della reclusione  da  uno  a  sei  anni,  in  via  cumulativa  e  non
alternativa rispetto alla multa non inferiore a 258 euro; 
    che il 22 ottobre 2019 il  Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei
giornalisti  (CNOG),  in  qualita'  di  «titolare  di  un   interesse
giuridico   particolarmente    qualificato,    idoneo    a    fondare
l'ammissibilita' del suo intervento nel giudizio costituzionale»,  ha
depositato, nei termini, atto  di  intervento  ad  adiuvandum,  senza
peraltro chiedere di essere autorizzato a prendere visione  e  trarre
copia degli atti processuali. 
    Considerato che un identico  atto  di  intervento  del  Consiglio
nazionale dell'ordine dei  giornalisti  (CNOG)  e'  stato  dichiarato
ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 37 del 2020, pronunciata
nel giudizio r.o. n. 140 del 2019,  avente  a  oggetto  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 595, terzo  comma,  del
codice penale e chiamato  per  la  discussione  all'odierna  udienza,
congiuntamente al presente giudizio; 
    che, in detta ordinanza, la Corte  ha  ritenuto  sussistente,  in
capo al CNOG, un interesse qualificato legittimante  l'intervento  in
giudizio, in relazione alla  competenza  disciplinare  attribuita  al
Consiglio medesimo dall'art. 20, primo comma, lettera d), dalla legge
3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista)
ed esercitabile, ai sensi dell'art. 39 della medesima legge, in  caso
di condanna penale, ove sussistano le condizioni di cui al successivo
art. 48, primo comma; 
    che le argomentazioni svolte da questa Corte  nella  gia'  citata
ordinanza n. 37 del 2020 - da intendersi qui integralmente richiamate
- valgono anche in relazione all'intervento  spiegato  dal  CNOG  nel
presente giudizio; 
    che,    contrariamente    all'avviso    espresso    in    udienza
dall'Avvocatura dello  Stato,  l'ammissibilita'  dell'intervento  del
terzo non puo' ritenersi condizionata alla circostanza che  la  parte
del giudizio a quo si sia costituita anche nel giudizio  avanti  alla
Corte  costituzionale,  dal  momento  che   l'interesse   qualificato
all'intervento  sussiste  indipendentemente  dalle  scelte  difensive
assunte dalla parte del giudizio a quo; 
    che, dunque, l'intervento deve essere dichiarato ammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       la corte costituzionale 
 
    dichiara  ammissibile  l'intervento   del   Consiglio   nazionale
dell'ordine dei giornalisti (CNOG). 
 
                  F.to: Marta Cartabia, Presidente