per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 giugno 2019,  n.  9
(Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), nella parte
in cui aggiunge il comma 5-quaterdecies all'art. 1 della legge  della
Regione Lombardia 27 dicembre  2006,  n.  30,  recante  «Disposizioni
legislative  per  l'attuazione  del   documento   di   programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo  9-ter  della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34  (Norme  sulle  procedure  della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'  della  Regione)  -
collegato 2007»; 
    2) dichiara estinto il processo relativamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera e) -  che
aggiunge all'art. 59 della legge della  Regione  Lombardia  31  marzo
1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilita' della Regione), i commi 8-sexies e 8-septies  -,
e 10, comma 1, lettera d) - nella parte in cui aggiunge  all'art.  15
della legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2003, n.  20,  recante
«Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni  (CORECOM)»,
i commi da 2-bis a 2-quater -, della legge reg. Lombardia  n.  9  del
2019,  promosse  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   in
riferimento, nel complesso, agli artt.  3,  primo  comma,  97,  primo
comma, e 117, commi  secondo,  lettere  e)  ed  l),  e  terzo,  della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA