per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), nella parte in cui aggiunge il comma 5-quaterdecies all'art. 1 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - collegato 2007»; 2) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera e) - che aggiunge all'art. 59 della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione), i commi 8-sexies e 8-septies -, e 10, comma 1, lettera d) - nella parte in cui aggiunge all'art. 15 della legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2003, n. 20, recante «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)», i commi da 2-bis a 2-quater -, della legge reg. Lombardia n. 9 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA