per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3,  della
legge della Regione Marche  5  gennaio  1995,  n.  7  (Norme  per  la
protezione della fauna selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio
ambientale e  disciplina  dell'attivita'  venatoria),  sollevata,  in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per  le  Marche,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA