ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7,  comma
1, e 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di  Bolzano  29
aprile 2019, n.  2  (Variazione  del  bilancio  di  previsione  della
Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020  e  2021  e
altre  disposizioni),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con ricorso notificato il 1°-5 luglio 2019,  depositato  in
cancelleria il 5 luglio 2019, iscritto al n. 79 del registro  ricorsi
2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  36,
prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020 il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  depositato  il  5  luglio  2019,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 7, comma 1,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 aprile 2019, n.  2
(Variazioni del bilancio di previsione della  Provincia  autonoma  di
Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni),  in
riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   in
relazione all'art. 15 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)  e  all'art.  9,
numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige); e ha, altresi', impugnato l'art. 9, comma 1,
della legge prov. Bolzano n. 2 del 2019, in riferimento agli artt. 3,
117, primo e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 9
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni  urgenti  in
materia di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, in legge 11
febbraio 2019, n. 12, e modificato dall'art. 12, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, in legge 25 giugno 2019, n. 60, nonche'  in  relazione
all'art. 9, numeri 4) e 10), del d.P.R. n. 670 del 1972; 
    che,  ad  avviso  del  ricorrente,  le  disposizioni   introdotte
dall'art. 7, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 2 del  2019  -  il
quale sostituisce l'art. 46-bis della legge della Provincia  autonoma
di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del  servizio  sanitario
provinciale) - contrasterebbero con  i  principi  generali  stabiliti
dall'art. 15, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, in materia  di
valutazione dei dirigenti sanitari; 
    che, infatti, le citate disposizioni  statali,  disciplinando  le
modalita' di nomina e di revoca dei dirigenti sanitari e la procedura
di  valutazione  degli  organi  apicali  delle   aziende   sanitarie,
costituiscono principi  fondamentali  in  materia  di  «tutela  della
salute» in quanto tese  ad  assicurare  elevati  livelli  qualitativi
nell'erogazione delle attivita' assistenziali; 
    che,  inoltre,   tali   principi   vincolerebbero   la   potesta'
legislativa provinciale poiche' la competenza legislativa concorrente
nella materia «tutela della salute», assegnata alle Regioni a statuto
ordinario dall'art. 117, terzo comma, Cost., e' piu' ampia di  quella
attribuita alle Province autonome dallo statuto speciale, in  materia
di  «igiene  e  sanita',  ivi  compresa  l'assistenza   sanitaria   e
ospedaliera», di cui all'art. 9, numero 10), del d.P.R.  n.  670  del
1972; 
    che, pertanto, l'art. 7, comma 1, della legge prov. Bolzano n.  2
del 2019, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
e con l'art. 9, numero 10), dello statuto reg.  Trentino-Alto  Adige,
secondo  cui  la  potesta'  legislativa  provinciale  in  materia  si
esercita nei limiti dei principi stabiliti dalle  leggi  dello  Stato
(art. 5 dello statuto esplicitamente richiamato dal  successivo  art.
9); 
    che, inoltre, il ricorrente censura  l'art.  9,  comma  1,  della
legge prov. Bolzano n. 2 del 2019,  il  quale  sostituisce  l'art.  7
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002,  n.
14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonche'
altre norme in ambito sanitario); 
    che,  secondo  la  prospettazione  del   ricorrente,   la   norma
provinciale impugnata prevedendo per i corsi  a  tempo  parziale  una
borsa di studio di  ammontare  proporzionalmente  minore  rispetto  a
quella garantita ai corsi a tempo pieno, contrasta  con  l'art.  117,
terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9 del d.l. n. 135 del 2018,
il quale e' espressione di un principio fondamentale nella materia di
legislazione concorrente delle «professioni»; 
    che, inoltre, la disposizione impugnata, incidendo  sulla  misura
della borsa di studio, violerebbe anche l'art.  117,  primo  e  terzo
comma, Cost., e l'art.  9,  numeri  4)  e  10),  dello  statuto  reg.
Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 22, comma 1,  lettera  a),
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 7 settembre 2005, relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali, secondo cui il livello e la qualita' della  formazione
a  tempo  parziale  non  debbono  essere  inferiori  a  quelli  della
formazione continua a tempo pieno; 
    che la norma provinciale contrasterebbe anche con l'art. 3 Cost.,
in quanto discrimina sul piano  formativo  ed  economico,  a  livello
provinciale, gli iscritti ai corsi di formazione a tempo  parziale  e
gli iscritti ai corsi di  formazione  a  tempo  pieno  e,  a  livello
nazionale, gli iscritti ai corsi di formazione a tempo parziale; 
    che, con atto depositato il 31 luglio 2019, si e'  costituita  in
giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo di dichiarare la
manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di    legittimita'
costituzionale e, comunque, l'infondatezza delle stesse; 
    che, con riferimento all'art.  7,  comma  1,  della  legge  prov.
Bolzano n. 2 del 2019, la resistente osserva che la  disposizione  e'
in linea con quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502
del 1992, il quale conferisce alle Regioni la facolta' di definire le
modalita' della verifica annuale e della verifica  da  espletarsi  al
termine dell'incarico dei dirigenti medici e sanitari; 
    che, secondo la difesa provinciale, il ricorrente non terrebbe in
conto la disposizione di cui all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975,  n.
474 (Norme di attuazione dello statuo per  la  Regione  Trentino-Alto
Adige in materia di igiene e sanita'),  secondo  cui  in  riferimento
alle istituzioni e agli  enti  sanitari,  la  Regione  disciplina  il
modello di organizzazione, mentre alle Province autonome competono le
potesta' legislative e amministrative in materia di  funzionamento  e
gestione,  ivi  compreso  il  personale,  e  nell'esercizio  di  tali
potesta'  esse  sono  vincolate  all'erogazione  di  prestazioni   di
assistenza  igienico-sanitaria  e  ospedaliera  non  inferiori   agli
standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria; 
    che, pertanto, le disposizioni di dettaglio contenute nel comma 5
dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del  1992  non  possono  vincolare  la
Provincia autonoma di Bolzano; 
    che, inoltre, ai sensi dell'art. 34,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica), le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN)  nei  rispettivi
territori, senza alcun apporto a carico  del  bilancio  dello  Stato,
utilizzando prioritariamente  le  entrate  derivanti  dai  contributi
sanitari e dalle altre imposte sostitutive  e,  ad  integrazione,  le
risorse dei propri bilanci; 
    che, ad avviso della resistente, per tale motivo i commi  5  e  6
dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992  non  possono  spiegare,  nei
confronti della Provincia autonoma di Bolzano,  l'effetto  vincolante
invocato dal ricorrente; 
    che, con riferimento all'art. 9, anch'esso impugnato,  la  difesa
provinciale osserva che tale disposizione si limiterebbe a  prevedere
corsi di formazione specifica in medicina generale a tempo pieno e  a
tempo parziale; 
    che, pertanto, la misura della borsa di studio  sarebbe  identica
sia per la formazione a tempo pieno sia per quella a  tempo  parziale
e, in tale ultimo caso, sarebbe ripartita per tutta  la  sua  durata,
venendone  rideterminato  soltanto  l'ammontare  mensile  e  restando
invariata la misura complessiva; 
    che, nelle more del giudizio, entrambe le disposizioni  impugnate
sono state modificate; 
    che, in particolare, l'art. 46-bis della legge prov. Bolzano n. 7
del 2001, come sostituito dall'art. 7, comma 1, impugnato,  e'  stato
piu' volte modificato, dapprima dall'art. 28, comma  2,  della  legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  24  settembre  2019,  n.   8
(Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza
scolastica, istruzione, scuole per l'infanzia,  pubblico  spettacolo,
ordinamento  degli  uffici  e  personale,  agricoltura,  tutela   del
paesaggio  e  dell'ambiente,  utilizzazione   di   acque   pubbliche,
urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e  sanita',
politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio,
cave e torbiere,  economia,  ricerca  e  innovazione,  guide  alpine,
espropriazione per pubblica utilita', rimborso di spese  giudiziarie,
legali e peritali, appalti  pubblici,  finanze  e  bilancio),  e  poi
dall'art. 31, commi 2 e 3, della legge della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 27 marzo 2020,  n.  2  (Modifiche  di  leggi  provinciali  in
materia  di   cultura,   formazione   professionale,   enti   locali,
ordinamento degli uffici e del personale, tutela  dei  consumatori  e
degli utenti, rapporti della Provincia  con  l'Unione  europea,  beni
culturali, istruzione,  pubblico  spettacolo,  utilizzo  delle  acque
pubbliche, tutela del paesaggio  e  dell'ambiente,  caccia  e  pesca,
agricoltura,  turismo,  artigianato,  esercizi  pubblici,   economia,
commercio, igiene  e  sanita',  edilizia  scolastica,  comunicazione,
lavoro e trasporti); 
    che, inoltre, anche l'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 14  del
2002, come sostituito dalla seconda disposizione censurata, e'  stato
modificato,  dapprima  dall'art.  7,  comma  1,  della  legge   della
Provincia autonoma di Bolzano 30 luglio 2019, n. 6 (Assestamento  del
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno
finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021),  e  poi  dall'art.  7,
comma 2, della legge della Provincia autonoma di  Bolzano  3  gennaio
2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' 2020); 
    che in prossimita' dell'udienza pubblica del 5  maggio  2020,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una richiesta  di
rinvio per valutare l'incidenza delle  modifiche  normative  ai  fini
dell'eventuale rinunzia al ricorso; 
    che  in  data  24  aprile  2020,  la   Presidente   della   Corte
costituzionale, sentito il giudice relatore, ha disposto il rinvio  a
nuovo ruolo della discussione del giudizio; 
    che con atto depositato il 19  giugno  2020,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 5  giugno  2020,  ritenendo  satisfattive  le  modifiche
apportate a entrambe le disposizioni impugnate  e  rilevando  che  ad
esse non e' stata data medio tempore applicazione, ha  rinunciato  al
ricorso; 
    che la Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia con
atto depositato il 29 luglio 2020. 
    Considerato  che  la  rinuncia  al   ricorso,   accettata   dalla
controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle  Norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
l'estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 162 del  2020,  n.
267, n. 211, n. 190 e n. 183 del 2019). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.