per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali),
sollevata, in riferimento agli artt. 24 e  117,  primo  comma,  della
Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e all'art.  1
del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi  il  20  marzo
1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 4  agosto  1955,
n. 848 - dal  Giudice  dell'esecuzione  del  Tribunale  ordinario  di
Napoli Nord con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del  2000,  sollevata,
in riferimento all'art. 3  Cost.,  dal  Giudice  dell'esecuzione  del
Tribunale ordinario  di  Napoli  Nord  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE