per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2020. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE