per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
261, della legge 30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la  riduzione  dei
trattamenti pensionistici ivi  indicati  «per  la  durata  di  cinque
anni», anziche' «per la durata di tre anni»; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145  del  2018,
sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte
dei conti,  sezione  giurisdizionale  regionale  per  il  Lazio,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145  del  2018,
sollevata, in riferimento all'art. 136 Cost., dalla Corte dei  conti,
sezione giurisdizionale regionale per la  Sardegna,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145  del  2018,
sollevate, in riferimento all'art. 81 Cost., dalla Corte  dei  conti,
sezione giurisdizionale regionale per la Toscana,  con  le  ordinanze
indicate in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145  del  2018,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,  dalla  Corte  dei
conti,  sezione  giurisdizionale  regionale  per  il   Friuli-Venezia
Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano,  dalla  Corte  dei  conti,
sezione giurisdizionale regionale  per  il  Lazio,  dalla  Corte  dei
conti, sezione giurisdizionale regionale per  la  Sardegna,  e  dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale  per  la  Toscana,
con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145  del  2018,
sollevate, in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e  reso  esecutivo  con
legge 4 agosto 1955, n. 848, dal  Tribunale  ordinario  di  Milano  e
dalla Corte dei  conti,  sezione  giurisdizionale  regionale  per  la
Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145  del  2018,
sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo  in  relazione  all'art.  6  della  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con
legge  4  agosto  1955,  n.  848,  dalla  Corte  dei  conti,  sezione
giurisdizionale regionale per la Toscana, con le  ordinanze  indicate
in epigrafe; 
    8)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge n. 145  del  2018,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38  Cost.,  dalla  Corte
dei conti, sezione giurisdizionale regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano e dalla  Corte  dei  conti,
sezione giurisdizionale regionale per la Toscana,  con  le  ordinanze
indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
                                                            Allegato: 
                      Ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2020 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale promosso con ordinanza della Corte dei conti,  sezione
giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia,  iscritta  al
reg. ord. n. 213 del 2019. 
    Rilevato che,  con  atto  depositato  il  16  dicembre  2019,  e'
intervenuto  ad  adiuvandum  Giovanni  Bennati,  il  quale  ha  anche
depositato  memoria,  in  data  28  settembre  2020,  per   sostenere
l'ammissibilita' del suo intervento. 
    Considerato che, per costante giurisprudenza di questa  Corte,  i
soggetti che non sono parti del giudizio a  quo  possono  intervenire
nel giudizio incidentale  di  legittimita'  costituzionale  solo  ove
siano titolari di un interesse qualificato,  immediatamente  inerente
al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non  di  un  interesse
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura (ex plurimis, sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza
letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020
con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n.  159
e n. 98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 70 e n. 33  del
2015); 
    che Giovanni Bennati non e' parte del giudizio a quo  e  la  sola
circostanza che egli, quale titolare di pensione, abbia  promosso  un
altro giudizio concernente le stesse disposizioni  di  legge  non  e'
sufficiente a qualificarne l'interesse differenziandolo da quello  di
tutti gli altri pensionati incisi dalle medesime disposizioni; 
    che, in base a tali argomenti, questa Corte, con ordinanza n. 202
del 2020, ha dichiarato inammissibili gli interventi adesivi spiegati
da altri pensionati in un ulteriore e  analogo  giudizio  incidentale
(reg. ord. n. 46 del 2020); 
    che, pertanto, l'intervento spiegato  da  Giovanni  Bennati  deve
essere dichiarato inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Giovanni  Bennati
nel giudizio di legittimita' costituzionale di cui al  reg.  ord.  n.
213 del 2019. 
 
               F.to: Mario Rosario Morelli, Presidente