per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  9,  comma
51, lettera b), della legge  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per  gli  anni
2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10  novembre
2015, n. 26),  limitatamente  alle  parole  «da  almeno  cinque  anni
continuativi. In caso di rimpatrio di  corregionali,  il  periodo  di
residenza all'estero non e' computato  e  non  e'  considerato  quale
causa di interruzione della continuita' della residenza in regione»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  9,  comma
67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del medesimo  art.  9,  comma  67,  della  legge  reg.
Friuli-Venezia Giulia  n.  13  del  2019,  promossa,  in  riferimento
all'art. 32 della Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    4) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 36, della
legge reg.  Friuli-Venezia  Giulia  n.  13  del  2019,  promosse,  in
riferimento agli artt. 3 e 118, quarto comma, Cost.,  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA