ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della  Regione  Calabria  25  novembre  2019,  n.  46,  recante
«Modifica alla lettera a),  comma  2  dell'articolo  14  della  legge
regionale 21  dicembre  2005,  n.17»,  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-30 gennaio  2020,
depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020, iscritto al  n.  6  del
registro ricorsi 2020 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  12  gennaio  2021  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    uditi l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto
1) del decreto del Presidente della Corte  del  30  ottobre  2020,  e
l'avvocato Domenico Gullo per la Regione Calabria; 
    deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 23-30 gennaio 2020 e depositato  il
28  gennaio  2020,  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'art. 1 della legge della  Regione  Calabria  25  novembre
2019, n. 46, recante «Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo
14 della legge regionale 21 dicembre 2005,  n.  17»,  per  violazione
degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Costituzione. 
    La disposizione impugnata modifica  l'art.  14,  comma  2,  della
legge della Regione Calabria 21  dicembre  2005,  n.  17  (Norme  per
l'esercizio della delega di funzioni amministrative  sulle  aree  del
demanio marittimo), che nel testo anteriore alla modifica  prevedeva:
«Nelle more dell'approvazione del PCS [Piano comunale  di  spiaggia],
in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono  essere  rilasciate:
a) concessioni demaniali marittime stagionali [...]». 
    L'impugnato art. 1 della legge Reg. Calabria n. 46 del  2019,  da
un lato, inserisce, dopo le parole «possono  essere  rilasciate»,  le
parole «o comunque rinnovate»; e, dall'altro, sostituisce  le  parole
«concessioni  demaniali   marittime   stagionali»   con   le   parole
«concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale». 
    1.1.- Secondo il ricorrente,  le  modifiche  apportate  al  testo
originario dell'art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 17 del
2005 violano, anzitutto, la competenza esclusiva statale  in  materia
di tutela della concorrenza  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. 
    Il Presidente del Consiglio osserva che, nel contesto della legge
regionale n. 17 del 2005, l'ipotesi del rilascio delle concessioni e'
regolata  dall'art.  18,  comma  3-bis,  che  subordina  i   relativi
procedimenti - nelle more dell'emanazione di una organica  disciplina
della materia - al  «rispetto  dei  principi  di  evidenza  pubblica,
parita' di trattamento, non discriminazione, pubblicita', liberta' di
stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49
e  56  del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione   europea   e
dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento  europeo
e del Consiglio, del  12  dicembre  2006,  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno, nonche' in conformita'  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile». 
    A tale disciplina si sottrarrebbe  invece  l'ipotesi,  introdotta
dalla norma regionale impugnata, del rinnovo delle  concessioni,  che
sarebbe «suscettibile di determinare un prolungamento del rapporto in
favore   del   concessionario   ancora   perdurante,   dando   luogo,
sostanzialmente, ad una proroga o ad un rinnovo automatico». 
    La  specificazione,  anch'essa   contenuta   nella   disposizione
impugnata, che le concessioni demaniali marittime stagionali  possano
avere durata pluriennale lascerebbe poi del  tutto  indeterminata  la
durata di tale proroga o rinnovo automatico. 
    Cio' determinerebbe una  violazione  della  competenza  esclusiva
statale in  materia  di  tutela  della  concorrenza,  alla  quale  la
giurisprudenza di questa Corte  avrebbe  costantemente  ricondotto  i
criteri e le modalita' di affidamento delle concessioni sui beni  del
demanio marittimo (sono citate le sentenze n. 1 del 2019, n. 221 e n.
118 del 2018). Tale giurisprudenza avrebbe, in particolare,  ritenuto
costituzionalmente illegittime leggi regionali che dispongano rinnovi
o proroghe automatiche delle concessioni del demanio marittimo,  «sia
sotto il  profilo  della  disparita'  di  trattamento  tra  aspiranti
concessionari  e  titolari  che  abbiano  beneficiato  della  proroga
automatica che sotto l'ulteriore profilo della barriera  all'ingresso
di nuovi operatori» (e' citata la sentenza n. 171 del 2013). 
    Dopo  aver  rammentato  che,  in  passato,   la   materia   delle
concessioni  demaniali  marittime  e  le  relative  norme  statali  e
regionali sono state oggetto di  procedure  di  infrazione  da  parte
dell'Unione europea, il ricorrente sottolinea inoltre che la  materia
e' oggi regolata a livello statale dall'art. 1, commi da 675  a  685,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2019-2021),  che  ha  imposto  una  generale  revisione  del
sistema delle concessioni marittime secondo modalita'  e  termini  da
adottarsi con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
demandando a un successivo d.P.C.m. la fissazione dei principi e  dei
criteri  tecnici  dell'assegnazione  delle  concessioni  sulle   aree
demaniali marittime. La normativa regionale  impugnata  introdurrebbe
invece una disciplina «propria e specifica» per la Regione  Calabria,
«in maniera indipendente  da  quella  nazionale  ed  oltretutto,  non
conforme ad essa», ponendosi cosi' in  contrasto  con  la  competenza
esclusiva statale in questa materia, in  ossequio  alla  quale  «deve
essere pur sempre la legge  statale  a  stabilire  se  consentire  il
rinnovo, a quali condizioni e se cio' possa avvenire nel rispetto dei
principi comunitari», «in modo che siano assicurate [...] garanzie di
coerenza e di uniformita' in ambito nazionale». 
    1.2.-  Secondo  il  ricorrente,  la  disposizione   impugnata   -
consentendo  il  rilascio  o  il  rinnovo  di  concessioni  demaniali
marittime pluriennali - si porrebbe, altresi',  in  contrasto  con  i
principi di  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  Cost.  e  di  buon
andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 
    Sotto il primo profilo, il ricorrente ritiene  che  le  modifiche
introdotte all'art. 14 della legge reg. Calabria n. 17 del 2005 siano
contraddittorie rispetto alla ratio  della  disposizione  modificata,
che detta norme di salvaguardia nelle more dell'entrata in vigore dei
piani comunali  di  spiaggia,  vietando  in  linea  di  principio  il
rilascio di nuove concessioni (comma 1) e  consentendo  soltanto,  al
comma 2 nella versione anteriore alle modifiche di cui e'  causa,  il
rilascio  di  concessioni  strettamente   temporanee,   legate   alla
stagionalita' propria del settore. La previsione, per  effetto  delle
modifiche apportate all'art. 14 dall'impugnato  art.  1  della  legge
Reg. Calabria n.  46  del  2019,  di  prolungamenti  del  termine  di
scadenza delle concessioni  disciplinate  dal  comma  2  per  periodi
superiori all'anno,  oltretutto  senza  che  siano  indicati  precisi
limiti temporali, finirebbe secondo la difesa statale per «vanificare
l'intento di omogeneita' e di  razionalita'  dell'uso  del  demaniale
costiero», determinando altresi' una «irrazionale e  poco  efficiente
gestione delle funzioni amministrative  sul  demanio  marittimo».  La
disposizione impugnata introdurrebbe infatti «una serie di deroghe al
sistema, tali, sostanzialmente, da vanificare» l'intento dello stesso
art. 14 della legge reg. Calabria  n.  17  del  2005  di  «preservare
l'esistente fino a che  l'adozione  dei  singoli  piani  di  spiaggia
garantiscano  ed  assicurino  l'utilizzo  dei  beni  appartenenti  al
demanio marittimo secondo criteri di omogeneita' e di  efficienza  in
coerenza con le linee programmatiche regionali». 
    Dal che l'asserito contrasto  della  disposizione  impugnata  con
l'art. 3 Cost., sotto il profilo  della  «violazione  del  canone  di
ragionevolezza per irrazionalita' della disciplina e contrasto con la
ratio legis» (e' citata la sentenza di questa Corte n. 43 del 1997). 
    Sarebbe, d'altra  parte,  violato  anche  l'art.  97  Cost.,  dal
momento  che  «il  rinnovo  delle  concessioni  secondo  principi  di
competitivita' e' senz'altro  piu'  conforme  al  principio  di  buon
andamento in quanto consente una  maggiore  efficienza  del  sistema,
stimolando i nuovi entranti a svolgere un  uso  piu'  efficiente  del
demanio marittimo o  ad  offrire  canoni  piu'  elevati  rispetto  ai
concessionari uscenti e, dunque, appare piu' vantaggioso, in  termini
generali, rispetto all'interesse pubblico sotteso all'affidamento  in
concessione». 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione  Calabria,  chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato. 
    2.1.-  Argomenta  la  difesa   regionale   che   le   concessioni
stagionali, cui si riferisce l'impugnato  art.  1  della  legge  reg.
Calabria n. 46 del 2019, avrebbero natura strumentale  a  concessioni
demaniali marittime ordinarie, risultando percio' accessorie a queste
ultime. L'obiettivo della  disposizione  impugnata,  come  risultante
dalla relazione di accompagnamento alla relativa proposta  di  legge,
sarebbe  quello  di  «eliminare  la  limitazione  di   durata   delle
concessioni demaniali di natura stagionale e la preclusione del  c.d.
diritto di insistenza»  stabilite  dalla  disciplina  previgente,  in
particolare mediante la previsione  della  possibilita'  del  rinnovo
delle  concessioni  in  essere  per  una  durata  anche  pluriennale.
Tuttavia, la novella legislativa in esame manterrebbe  «invariate  le
garanzie  e  i  principi  in  materia   di   rilascio/rinnovo   delle
concessioni demaniali suddette», le quali resterebbero soggette  alla
«disciplina ordinaria delle concessioni demaniali marittime di durata
pluriennale», cui esse sarebbero accessorie. 
    La stessa legge reg. Calabria n. 17 del 2005,  al  suo  art.  10,
comma 3, rinvierebbe d'altronde alla normativa  statale  quanto  alla
disciplina della durata e del  rinnovo  delle  concessioni  demaniali
marittime. Tale normativa, che originariamente prevedeva  una  durata
di sei anni, salvo rinnovo, delle concessioni medesime,  sarebbe  ora
da rinvenirsi nella legge n. 145 del 2018, il cui art. 1, comma  682,
ha previsto in via generale  per  tutte  le  concessioni  vigenti  la
durata di quindici anni, con decorrenza dall'entrata in vigore  della
legge medesima, e il cui  art.  1,  comma  246,  ha  disposto  che  i
titolari    di    concessioni    demaniali    marittime    ad     uso
turistico-ricreativo  possano  mantenere   installati   i   manufatti
amovibili fino al 31 dicembre 2020. 
    La  previsione  dell'estensione  pluriennale  delle   concessioni
oggetto della disposizione regionale impugnata si inserirebbe  dunque
armonicamente  nell'ambito  della  disciplina  statale  vigente;  con
conseguente infondatezza della censura di violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. 
    2.2.- Nemmeno sussisterebbe alcuna violazione degli artt. 3 e  97
Cost. 
    Lungi  dall'avere  introdotto  una  disciplina   arbitraria,   il
legislatore  regionale  avrebbe  infatti  mirato  a   coordinare   la
disciplina delle concessioni stagionali con quella delle  concessioni
marittime demaniali, gia' di natura pluriennale, e  comunque  avrebbe
inteso perseguire la finalita' - comune alla legislazione  statale  -
di «tutelare, valorizzare e promuovere», nelle more di  una  compiuta
riforma dell'intero settore, «il bene demaniale delle coste italiane,
in quanto elemento strategico per il sistema economico, di attrazione
turistica e di immagine del Paese», nonche' a  quella  di  «garantire
l'occupazione  e  il  reddito  delle   imprese»,   a   fronte   degli
investimenti da queste effettuati, i cui benefici  rischierebbero  di
essere vanificati dal rilascio di concessioni di breve durata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione
Calabria 25 novembre 2019, n. 46, recante «Modifica alla lettera  a),
comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre  2005,  n.
17», per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo  comma,  lettera
e), della Costituzione. 
    L'impugnato art. 1 modifica l'art. 14, comma 2, della legge della
Regione Calabria 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della
delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio  marittimo),
che  nel  testo  anteriore  alla  modifica  prevedeva:  «Nelle   more
dell'approvazione del PCS [Piano comunale di spiaggia], in  deroga  a
quanto  disposto  dal  comma  1,  possono   essere   rilasciate:   a)
concessioni demaniali marittime stagionali [...]». 
    Essa da un lato (comma 1, lettera a) inserisce,  dopo  le  parole
«possono essere rilasciate», le  parole  «o  comunque  rinnovate»;  e
dall'altro (comma 1, lettera b) sostituisce  le  parole  «concessioni
demaniali marittime stagionali» con le parole «concessioni  demaniali
pluriennali di natura stagionale». 
    1.1.- Secondo il ricorrente, l'art. 1 della legge  reg.  Calabria
n. 46 del 2019 violerebbe, anzitutto, la competenza esclusiva statale
in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117,  secondo
comma, lettera e), Cost. 
    Il legislatore regionale avrebbe, per un verso, inteso  sottrarre
l'ipotesi del rinnovo delle concessioni  de  quibus  alla  disciplina
generale di cui all'art. 18, comma 3-bis, della legge  reg.  Calabria
n. 17 del 2005, che subordina i procedimenti  di  rilascio  di  dette
concessioni a procedure  a  evidenza  pubblica,  secondo  i  principi
fissati dal decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti  pubblici)  e  dalla  pertinente  disciplina  del   diritto
dell'Unione europea, introducendo cosi', di fatto, un  meccanismo  di
proroga o rinnovo automatico delle  concessioni  in  essere;  e,  per
altro  verso,  avrebbe  eliminato  il  previgente  limite  di  durata
annuale, lasciando del tutto indeterminata la durata della proroga. 
    In ogni caso, la disciplina impugnata sarebbe distonica  rispetto
a quella stabilita dall'art. 1, commi da 675 a 685,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),
che ha imposto una generale revisione del sistema  delle  concessioni
marittime secondo modalita' e termini da adottarsi  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  demandando  a  un  successivo
d.P.C.m. la  fissazione  dei  principi  e  dei  criteri  tecnici  per
l'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime. 
    1.2.- Sarebbero, altresi', violati i principi  di  ragionevolezza
di  cui  all'art.  3  Cost.  e  di  buon  andamento  della   pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 
    Sotto  il  primo   profilo,   le   modifiche   introdotte   dalla
disposizione impugnata all'art. 14 della legge reg.  Calabria  n.  17
del  2005  dalla  disposizione  impugnata  sarebbero  contraddittorie
rispetto alla  ratio  dello  stesso  art.  14,  che  detta  norme  di
salvaguardia nelle more dell'entrata in vigore dei piani comunali  di
spiaggia, vietando  in  linea  di  principio  il  rilascio  di  nuove
concessioni (comma 1), e consentendo soltanto, al comma 2  nella  sua
versione anteriore alle modifiche di cui e'  causa,  il  rilascio  di
concessioni  strettamente  temporanee,  legate   alla   stagionalita'
propria del settore. 
    La previsione di rinnovi automatici delle concessioni  in  essere
lederebbe, d'altra  parte,  il  principio  di  buon  andamento  della
pubblica amministrazione, il quale esigerebbe che ogni  provvedimento
di rilascio o rinnovo di concessioni demaniali avvenga a  seguito  di
procedure a evidenza pubblica. 
    2.- La questione promossa in riferimento  all'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost., e' fondata. 
    2.1.- Secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la
disciplina delle concessioni  su  beni  demaniali  marittimi  investe
diversi ambiti materiali, attinenti tanto alle competenze legislative
statali quanto a quelle regionali (sentenze n. 157 e n. 40 del 2017).
Tuttavia, i criteri e le modalita' di affidamento di tali concessioni
debbono essere stabiliti nell'osservanza dei  principi  della  libera
concorrenza recati dalla normativa statale e dell'Unione europea, con
conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva statale di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che rappresenta sotto
questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze
regionali (ex multis, sentenze n. 161 del 2020, n. 86  del  2019,  n.
221, n. 118 e n. 109 del 2018). 
    Sono state, in particolare, ritenute invasive di tale  competenza
esclusiva discipline regionali che prevedevano meccanismi di  proroga
o rinnovo automatico delle concessioni (ad esempio, sentenze n. 1 del
2019  e  n.  171  del  2013),  una  durata  eccessiva  del   rapporto
concessorio (cosi' ancora la sentenza  n.  1  del  2019,  nonche'  la
sentenza n. 109  del  2018),  l'attribuzione  di  una  preferenza  al
concessionario uscente in sede di rinnovo (sentenze n. 221 del 2018 e
n. 40 del 2017). 
    2.2.- L'art. 14 della legge reg. Calabria n. 17  del  2005  detta
«[n]orme di  salvaguardia»  nelle  more  dell'adozione  di  un  piano
comunale di spiaggia, con il quale - ai sensi del combinato  disposto
dei precedenti artt. 8 e 12 - i Comuni sono tenuti,  tra  l'altro,  a
disciplinare  e  localizzare  le  attivita'  dei  complessi  balneari
realizzabili a cura dei Comuni stessi, degli esercizi di ristorazione
e affini inseriti in tali complessi, di  noleggio  e  rimessaggio  di
unita' da diporto, di  campeggi,  attivita'  ricreative,  sportive  e
culturali, di soccorso a mare, di approdo con funzioni  turistiche  e
da diporto. Sino all'adozione del piano, l'art. 14, comma 1,  dispone
che «non possono essere rilasciate nuove concessioni  marittime,  ne'
essere autorizzate varianti sostanziali  ai  rapporti  concessori  in
essere»,  all'evidente  finalita'  di  preservare  e  incentivare  la
potesta' pianificatoria dei Comuni. 
    In deroga a tale divieto generale,  la  versione  originaria  del
comma 2 dell'art. 14 consentiva, alla  lettera  a),  il  rilascio  di
«concessioni demaniali marittime stagionali» a supporto di  attivita'
ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture
ricettive  ai  fini  delle  attivita'   inerenti   al   servizio   di
balneazione, ovvero per l'installazione di piccoli punti di ormeggio,
posa di gonfiabili, giochi smontabili per bambini, tavolini e  sedie,
nonche'  chioschi  omologati  (questi  ultimi  per  una  durata   non
superiore a centoventi giorni); e alle lettere b) e c) il rilascio di
concessioni marittime in gran parte «suppletive»  rispetto  ad  altre
concessioni turistico-balneari gia' rilasciate. 
    Le modifiche introdotte dalla legge reg. Calabria n. 46 del 2019,
in questa sede impugnate, da  un  lato,  affiancano  all'ipotesi  del
rilascio di tutte le concessioni previste  dal  comma  2  quella  del
rinnovo delle concessioni stesse,  e  dall'altro  consentono  che  le
concessioni di cui alla lettera a) possano avere durata  pluriennale,
anziche' stagionale come in precedenza previsto. 
    2.3.- Mentre pero' l'art.  18,  comma  3-bis,  della  legge  reg.
Calabria n. 17 del 2005  stabilisce  espressamente  che  il  rilascio
delle «nuove concessioni demaniali  marittime»  debba  avvenire  «nel
rispetto dei principi di evidenza pubblica, parita'  di  trattamento,
non discriminazione,  pubblicita',  liberta'  di  stabilimento  e  di
prestazione  dei  servizi»  stabiliti  dalla   pertinente   normativa
comunitaria e statale, la stessa legge regionale nulla prevede quanto
all'ipotesi del mero rinnovo delle concessioni esistenti. 
    L'affermazione della difesa regionale, secondo cui anche  a  tale
ipotesi resterebbe comunque applicabile la disciplina  dell'art.  18,
comma  3-bis,  appena  menzionato,  appare  smentita  non  solo   dal
riferimento - contenuto in  quest'ultima  disposizione  -  alle  sole
«nuove» concessioni demaniali marittime,  ma  anche  dall'intenzione,
manifestata in sede di illustrazione del progetto di legge  regionale
poi sfociato nella  disposizione  impugnata  (Relazione  illustrativa
alla  proposta  di  legge  n.  428/10),  di  eliminare,  oltre   alla
temporaneita' delle concessioni, «la preclusione del c.d. diritto  di
insistenza», che consiste nella preferenza, in sede di rinnovo,  alle
precedenti concessioni, gia' rilasciate, rispetto alle nuove istanze.
Tale diritto, introdotto nell'art. 37  del  regio  decreto  30  marzo
1942, n. 327 (Approvazione del  testo  definitivo  del  Codice  della
navigazione), dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400  (Disposizioni
per la determinazione dei canoni  relativi  a  concessioni  demaniali
marittime), convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre  1993,
n. 494, era  venuto  meno  nella  legislazione  statale  per  effetto
dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  194
(Proroga  di   termini   previsti   da   disposizioni   legislative),
convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25,  si'
da permettere l'archiviazione di una procedura di  infrazione  a  suo
tempo avviata dalla Commissione europea contro l'Italia. 
    La nuova ipotesi del rinnovo delle concessioni gia'  esistenti  -
nel  contesto,  vale  la  pena  di  sottolineare,  di  una  norma  di
salvaguardia  mirante  semplicemente   a   dettare   una   disciplina
transitoria nelle more dell'adozione di un organico piano di spiaggia
da parte del  Comune  -  finisce  cosi'  per  essere  sottratta  alle
procedure a evidenza pubblica  conformi  ai  principi,  comunitari  e
statali, di tutela della concorrenza  stabiliti  per  le  ipotesi  di
rilascio di nuove concessioni, e per  consentire  de  facto  la  mera
prosecuzione dei rapporti concessori gia' in essere, con  un  effetto
di proroga sostanzialmente automatica -  o  comunque  sottratta  alla
disciplina concorrenziale - in favore  dei  precedenti  titolari.  Un
effetto,  come  poc'anzi  rammentato,  gia'   piu'   volte   ritenuto
costituzionalmente illegittimo da questa Corte. 
    2.4.- La previsione,  poi,  della  possibile  durata  pluriennale
delle concessioni di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 2, della
legge reg. Calabria n. 17 del 2005 - tutte relative ad  attivita'  di
carattere intrinsecamente  stagionale,  e  non  accessorie  ad  altre
concessioni come, invece, le ipotesi di cui alle  successive  lettere
b) e c) - comporta la possibilita' del rilascio (o  del  rinnovo)  di
tali concessioni per periodi del tutto indeterminati in favore di  un
unico   titolare,   che   risulterebbe   cosi'    ingiustificatamente
privilegiato  rispetto  a  ogni  altro  possibile   interessato,   in
violazione - anche in questo caso -  dei  principi  di  tutela  della
concorrenza. 
    2.5.- La circostanza, rilevata dalla  difesa  regionale,  che  la
stessa disciplina statale piu' recente  abbia  previsto,  nelle  more
della revisione del sistema delle concessioni marittime da  parte  di
un  d.P.C.m.,  il  prolungamento  della  durata   delle   concessioni
esistenti al 30 dicembre 2018 per quindici anni dalla data di entrata
in vigore della legge  n.  145  del  2018,  non  puo'  d'altra  parte
legittimare  le  Regioni  a  dettare  discipline  che  ad   essa   si
sovrappongano, in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello
Stato. 
    3.- Restano assorbite le censure formulate con  riferimento  agli
artt. 3 e 97 Cost.