per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62, 63,  64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno  2013  n.
69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),  convertito,
con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in  cui
non prevedono  che  essi  si  applichino  fino  a  quando  non  sara'
completato il riordino del ruolo e delle funzioni della  magistratura
onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo  13
luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura  onoraria  e
altre  disposizioni  sui  giudici   di   pace,   nonche'   disciplina
transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57). 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA